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Legge 104

Legge 104

(L. 104/1992 art. 33    D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

A CHI SPETTANO

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

NON SPETTANO

  • ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
  • agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
  • ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
  • ai lavoratori autonomi
  • ai lavoratori parasubordinati

COSA SPETTA

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
     – riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
     – tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Si riporta di seguito la distinzione, specificata nei successivi punti a), b) e c), delle modalità di fruizione dei benefici da parte dei genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché del coniuge, dei parenti e affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave con:
     – età inferiore ai tre anni;
     – età compresa tra tre e otto anni;
     – età superiore agli otto anni.

 a) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età

      inferiore ai tre anni,  possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché

ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

  1.  un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni;
  2. riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  3. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.

I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni

di  permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al

disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso

mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve

intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

b) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età 

     compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto

(perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

  1. un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni;

2. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore

non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che

possono prestare assistenza.

I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso

alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al

disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso

mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non

cumulativa nell’arco del mese.

c) I genitori,  anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il

     coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave

possono usufruire di:

  1.  tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge.

 I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale

per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario,

nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto

disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto

dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

ESTENSIONE DEL  DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE

In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).

L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000.

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 – msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3  (msg 16866/2007).

I REQUISITI

  •  essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  •  la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  •  mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

  •  interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  •  ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  •  ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).

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