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Sistema TS, invio dei dati anche per «minimi» e «forfetari»

Sistema TS, Invio Dei Dati Anche Per «minimi» E «forfetari»

Entro il 31 gennaio prossimo occorre trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie e veterinarie pagate nel 2016

Il 31 gennaio 2017 rappresenta il termine ultimo per trasmettere al Sistema tessera sanitaria (c.d. Sistema TS) i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell’anno 2016. Tale adempimento, infatti, è stato istituito al fine di comunicare i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e Redditi PF).

Nel rinviare per approfondimenti, al tema on line “Trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie”, si segnala, innanzitutto, che l’obbligo di trasmissione dei dati è rimasto inalterato con riferimento agli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e alle strutture indicate all’art. 3 comma 3 del DLgs. 21 novembre 2014, per i quali l’adempimento comunicativo in esame era già previsto con riferimento al 2015.
Come segnalato su Eutekne.info, tuttavia, occorre considerare le ulteriori categorie di soggetti per le quali è stato esteso l’obbligo di trasmettere i dati al Sistema TS, in relazione alle prestazioni erogate nel 2016 (al riguardo, si veda “Precompilata, aumentano i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati” del 14 settembre 2016).

In linea generale, occorre trasmettere i dati relativi ai documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. Tra i dati obbligatori da trasmettere, infatti, è previsto il codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso (tale informazione, infatti, è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e, pertanto, rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione).

Di conseguenza, non occorre comunicare al Sistema TS:
– i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, collaborazioni con altri medici, strutture medico/veterinarie, associazioni, enti pubblici e/o privati, ecc.);
– le spese per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.

Ai fini della trasmissione dei dati, inoltre, non rileva la circostanza che la fattura sia gravata o meno da IVA. Quindi, in mancanza di una espressa esclusione, deve ritenersi che debbano adempiere alla comunicazione dei dati al Sistema TS anche i soggetti previsti che adottano:
– il regime di vantaggio ex art. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– il regime forfetario per gli autonomi (ex art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014).

In merito ai soggetti obbligati, si segnala, inoltre, che sono tenuti a trasmettere i suddetti dati gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati. Qualora, invece, tali soggetti esercitino la propria attività all’interno di una struttura in forma societaria (ad esempio, una srl), che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate sono trasmesse dalla struttura solo se questa:
– è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari;
– oppure, è autorizzata per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditata con il Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento al secondo punto, si ricorda che il DM 2 agosto 2016 ha precisato che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi:
– dell’art. 8-ter del DLgs. 30 dicembre 1992 n. 502, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
– dell’art. 70 comma 2 del DLgs. 6 aprile 2006 n. 193, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

Ulteriormente, qualora il rappresentante di uno studio associato abbia emesso anche fatture con la propria partita IVA, il medesimo soggetto deve comunicare al Sistema TS:
– sia i dati relativi prestazioni fatturate personalmente, con indicazione della propria partita IVA;
– sia i dati concernenti le prestazioni fatturate con la partita IVA dello studio associato.
La “lieve tardività” evita le sanzioni

In relazione al regime sanzionatorio di cui all’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014, si osserva, in ultimo, che, secondo il comma 5-ter del medesimo art. 3, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
– di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
– oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Tale previsione è, quindi, applicabile ai soggetti sopracitati, che sono diventati obbligati alla trasmissione dei dati a decorrere dal periodo d’imposta 2016.

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