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Fattura elettronica, novità a partire dal 1° gennaio 2021. Cambia il tracciato XML delle e-fatture, così come le specifiche tecniche per la compilazione. Ne parliamo con Luigi Aromando dello Studio Viglione Libretti.

  • Cosa cambierà con la nuova fattura elettronica?

Il passaggio alla fattura elettronica “evoluta” sarà obbligatorio a partire dal 2021, mentre resta facoltativo l’utilizzo del nuovo standard tecnico fino a fine anno a partire dal 1° ottobre 2020.
L’obiettivo è far arrivare al Fisco dati più dettagliati e completi, utili per supportare l’avvio della dichiarazione precompilata per le partite IVA. È un restyling completo quello previsto per la fattura elettronica, che si prepara ad essere il primo degli elementi utili all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle bozze di dichiarazioni precompilate per professionisti ed imprese. Gli elementi della nuova fattura elettronica sono: la nuova codifica prevista per “tipo documento”, fattura immediata, fattura differita, le operazioni di integrazione fattura soggetta a reverse charge interno, autofattura per operazioni intercorse con soggetti esteri, fattura per cessione beni ammortizzabili e passaggi interni, autofattura “denuncia”, regolarizzazione splafonamento, estrazione beni da depositi IVA, autofattura per autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa IVA; la nuova codifica prevista per i “codici natura IVA”: operazioni non soggette, operazioni non imponibili, operazioni soggette a reverse charge; novità campo “dati ritenuta”: introduzione codifica dedicata all’Enasarco; novità codici di pagamento: introduzione PagoPA; novità indicazione assolvimento imposta di bollo su e-fattura.

  • Quali sono le nuove specifiche tecniche previste?

Le nuove specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020, aggiornate il 20 aprile 2020 e con avvio fissato prima al 4 maggio e poi prorogato al 1°
ottobre 2020, introducono nuovi codici “Tipo Documento” e “Natura Operazione”, utili per individuare alcune casistiche specifiche. Il nuovo tracciato XML della fattura elettronica partirà da ottobre, ma fino al 31 dicembre il SdI accetterà anche fatture e note di variazione predisposte con le specifiche tecniche 1.5. Le novità disposte dal provvedimento del 28 febbraio 2020 saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021. Un passo necessario non solo, come riporta il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per recepire le istanze di operatori ed associazioni di categoria, ma anche per rendere più fattibile l’operazione della precompilata per le partite IVA a partire dal 2021. Le nuove specifiche ed il tracciato XML saranno obbligatori dal 1° gennaio prossimo, mentre nel
periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre vi sarà una sorta di periodo transitorio, per consentire a tutti di adeguarsi alle nuove regole tecniche.

  • Come cambieranno i codici natura Iva?

Sono i nuovi codici natura, uno degli elementi che consentiranno all’Agenzia delle Entrate di predisporre le dichiarazioni precompilate IVA. Dal 1° gennaio 2021 partirà infatti il servizio sperimentale di predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Il servizio sarà predisposto anche mediante i dati delle fatture elettroniche trasmesse al SdI. Dal 1° ottobre, ed obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, vengono introdotti nuovi codici natura, che consentiranno di evidenziare nel file XML della fattura i casi di esenzione o non imponibilità IVA. Il codice N2 si scinde in: N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72; N2.2 non soggette – altri casi. Il codice N3 invece viene suddiviso in ulteriori specifici fattispecie relative ad operazioni non imponibili: N3.1 non imponibili – esportazioni; N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie; N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino; N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione; N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento; N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond. Anche il codice N6 relativo alle operazioni in reverse charge viene dettagliato in base alla specifica operazione: N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero; N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro; N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile; N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati; N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari; N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici; N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi; N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico; N6.9 inversione contabile – altri casi.

  • Quali saranno i cambiamenti previsti per i corrispettivi elettronici?

Articoli 140 e 141 D.L. 34/2020: estensione periodo transitorio corrispettivi fino al 31 dicembre 2020. Avvio lotteria dei corrispettivi al 1 gennaio 2021 • Corrispettivi elettronici: soggetti obbligati dal 1° gennaio 2021 e modalità di adempimento: RT / Documento Commerciale on Line; Soggetti esonerati. • Credito imposta RT • La lotteria degli scontrini: modalità di partecipazione e funzionamento. Adempimenti posti a carico degli esercenti. Nuovo tracciato telematico di trasmissione dei dati lotteria. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019; sanzioni. • Nuovo tracciato telematico di trasmissione degli e-corrispettivi: Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 1432217 del 20 dicembre 2019 e Provvedimento n. 248558/2020: decorrenza dell’obbligo 1° gennaio 2021. Caratteristiche innovative del tracciato • La problematica dei buoni pasto e la questione, irrisolta, degli esercizi con chiusura oltre la mezzanotte • Alternatività documento commerciale e e-fattura: Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E/2020. Dal primo gennaio 2021 la cadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese mediche e veterinarie diventa mensile, con l’obiettivo di ottimizzare l’invio e l’acquisizione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata: per la privacy invece è ancora vietata la fattura elettronica. La trasmissione dei dati assolve così agli obblighi connessi alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, all’invio dei dati delle fatture nonché alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con il nuovo tracciato TS aumentano infatti le informazioni da fornire, comprensive del tipo di documento fiscale rilasciato, dell’aliquota o, in caso di operazione esente, della natura IVA nonché dell’indicazione dell’eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. In caso di esercizio di tale diritto, i dati sono trasmessi al sistema TS senza indicazione del codice fiscale dell’assistito.

  • Cosa cambia in materia di detrazione delle spese sanitarie?

Altra informazione da comunicare riguarda la modalità di pagamento delle spese sanitarie: la detrazione fiscale viene infatti riconosciuta solamente se l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario, postale o mediante altri strumenti di pagamento elettronico. Tale prescrizione vale anche per le spese del 2020 da comunicare entro il termine massimo del 31 gennaio 2021. Solamente per le spese di acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN non è necessario avere sostenuto il relativo costo con strumenti tracciabili. Si tratta di una informazione fondamentale in quanto i dati, aggregati per tipologia, relativi a spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal primo gennaio 2020, a condizione dell’avvenuto pagamento con mezzi di pagamento tracciabili, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

  • Quali saranno i soggetti interessati da tali adempimenti?

Farmacie pubbliche e private; aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate; strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art.70 comma 2 del Dlgs 193/2006); Iscritti agli albi professionali dei veterinari; Iscritti agli albi professionali degli psicologi; Iscritti agli albi professionali degli infermieri; Iscritti agli albi professionali delle ostetriche ed ostetrici; Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; Esercizi commerciali (Parafarmacie); Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. Strutture sanitarie militari, Iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi, Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018, Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).

  • Sulla base di quanto appena esposto, quali sono le sue considerazioni personali?

A mio parere un sistema di interscambio sempre più evoluto e flessibile faciliterà la riduzione della tempistica per il reperimento di informazioni utili a redigere i documenti richiesti ai fini fiscali e reddituali. Inoltre, l’utilizzo massivo delle piattaforme digitali predisposte a tali finalità, comporterà un’ingente diminuzione del consumo di carta e quindi dell’impatto ambientale dovuto a quest’ultimo nonché aiuterà le autorità competenti nella lotta all’evasione. Da questo punto di vista lo Studio Viglione Libretti e me medesimo in quanto responsabile della fatturazione elettronica siamo a completa disposizione per qualsiasi esigenza o problematica.

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