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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2023

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2023

L’INPS con la Circolare 132 del 15/12/2022 detta le nuove istruzioni per la presentazione della domanda di Assegno Unico Universale 2023 per i figli a carico.
I soggetti che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico, la quale non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo d’ufficio.

La circolare specifica che :
• il pagamento dell’assegno proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre
• l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti qualora le verifiche si completino con esito positivo.
• Nei casi in cui vi siano state variazioni rispetto alle condizioni dichiarate nelle domande presentate, i richiedenti dovranno intervenire sulla apposita piattaforma per comunicarle.
• In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero anche rilevate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno unico e universale verrà erogato alle condizioni già in essere fino a febbraio 2023.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI
I casi in cui è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata sono:
• la nascita di figli;
• la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
• le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
• le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
• i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
• variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
• variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

DOMANDA ASSEGNO UNICO PER I NUOVI BENEFICIARI
I soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda che sia in uno dei seguenti stati: “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale attraverso:
• portale web dell’Istituto, www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Si ricorda che ai soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2022, l’Assegno è stato riconosciuto dal mese di marzo dello stesso anno. A coloro che hanno presentato domanda dopo il 30 giugno l’erogazione dell’Assegno è decorso dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

OBBLIGO DI DSU AGGIORNATA
I soggetti richiedenti in tutti i casi dovranno presentare una nuova DSU per l’anno 2023, al fine di ottenere, a partire dal mese di marzo, gli importi più elevati dell’Assegno unico sulla base dell’ISEE 2023.
Se non verrà presentata una nuova DSU per il 2023 l’Assegno unico e universale sarà versato con gli importi minimi previsti.
Saranno corrisposti gli importi arretrati dovuti da marzo 2023 qualora la nuova DSU verrà presentata entro il 30 giugno 2023.
L’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata.
È possibile rivolgersi allo Studio Viglione – Libretti & Partners per richiedere l’Attestazione ISEE.

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