BONUS ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 30
I datori di lavoro del settore privato che dal 1° gennaio 2024 assumono a tempo indeterminato giovani con meno di 30 anni hanno diritto, per 3 anni, ad uno sgravio del 50 % sui contributi previdenziali a loro carico, ad esclusione di premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro annui. La misura è divenuta strutturale, pertanto non ha scadenza.
A CHI SPETTA
L’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati operanti sul territorio nazionale in tutti i settori di attività economica.
Risultano esclusi unicamente i rapporti di lavoro intermittente, occasionale, domestico e in apprendistato.
REQUISITI
Per poter beneficiare dell’esonero, il datore di lavoro deve assumere giovani che non siano mai stati occupati con contratti a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. Tale requisito deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione.
Se il datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore già occupato con un rapporto di lavoro agevolato può continuare a fruire del beneficio per il periodo residuo fino alla durata complessiva, indipendentemente dall’età del lavoratore.
L’agevolazione spetta per:
• le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
• il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato (se ancora under 30);
• assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro (in questo caso l’esonero è del 100 % della contribuzione):
attività di alternanza scuola lavoro;
periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per i giovani apprendisti che vengono mantenuti in servizio, la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.
In particolare, il datore di lavoro:
• non deve aver licenziato personale nei sei mesi precedenti l’assunzione;
• non deve licenziare nei 6 mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo o a seguito di licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
L’esonero contributivo spetta a prescindere dalla circostanza che l’assunzione derivi da un obbligo stabilito per legge o da contratto collettivo di lavoro.
Il bonus non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.