Bonus investimenti al Sud 2016 – Credito d’imposta macchinari e attrezzature: domande a partire dal 30 giugno
La misura prevista dalla Legge di Stabilità 2016 è diventata operativa con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate diffuso giovedì 24 marzo, accompagnato dal modello e dalle istruzioni per l’accesso al credito d’imposta.
Le imprese interessate a sfruttare l’agevolazione devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel a partire dal prossimo 30 giugno (fino al 31 dicembre 2019), attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. A disposizione ci sono 617 milioni di euro all’anno.
Il meccanismo
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta destinato alle imprese per gli acquisti, anche in leasing, di beni strumentali nuovi quali macchinari, impianti e attrezzature varie, dal 1° gennaio
2016 e fino al 31 dicembre 2019 e destinati ai soli titolari di reddito d’impresa con strutture produttive già esistenti o da stabilirsi in una delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
Il credito d’imposta è concesso sull’eccedenza di prezzo dei beni agevolati rispetto agli ammortamenti dedotti per la stessa tipologia dei beni dell’esercizio. I beni acquistati con il
beneficio del bonus devono restare nella sede produttiva per almeno 5 esercizi consecutivi alla loro entrata in funzione. Ogni impresa può presentare una o più istanze, anche nello stesso anno e
ciascuna può avere ad oggetto uno o più progetti d’investimento.
Esclusioni
Non sono ammesse al bonus le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Accesso negato anche alle imprese “in
difficoltà” secondo la classificazione comunitaria.
L’utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta maturato potrà essere utilizzato soltanto in compensazione, portandolo in riduzione di imposte e contributi a debito, attraverso i canali telematici delle Entrate, a partire dal 5°
giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. A loro volta, i soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al richiedente un
esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software, ma anche la copia della ricevuta delle Entrate che ne attesta l’avvenuta ricezione e che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione.