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 CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

( disciplina introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.)

Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere utilizzate da:

soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario;
utilizzatori che devono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazioni occasionali.
GLI UTILIZZATORI: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni.

Limiti all’utilizzo del contratto di prestazioni accessorie:

non è ammesso il ricorso al Cpo ai datori di lavoro che, nell’ anno precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività:
del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
del settore edile e settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Limiti economici all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale:

per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Il prestatore viene iscritto alla Gestione Separata ed avrà diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Limite compenso giornaliero

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore:

la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

ATTIVAZIONE CONTRATTO DI PRESTAZIONE

Per attivare il contratto occasionale, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:

i dati identificativi del prestatore;
il compenso pattuito;
il luogo di svolgimento della prestazione;
la durata;
la tipologia;
il settore dell’attività lavorativa;
altre informazioni per la gestione del rapporto.
l’utilizzatore può revocare una comunicazione precedentemente inserita entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Il prestatore riceve notifica della comunicazione tramite mail, SMS. Entro tre giorni potrà confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera ed in tal caso, sarà inibita la possibilità per l’utilizzatore di revocare la prestazione.

Il datore di lavoro, per poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale, deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio virtuale, che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.

Tale operazione può essere effettuata tramite:

versamento a mezzo modello F24 (modello Elide), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore
per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali i versamenti dovranno essere effettuati con causale “CLOC”;
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la procedura Agid “ PagoPA” e accessibili esclusivamente dal Portale dei pagamenti.
N.B

Le somme versate non sono immediatamente disponibili ma sono necessari dei tempi tecnici (normalmente sette giorni dall’operazione di versamento) perché esse siano contabilizzate e rese disponibili nel portafoglio dell’utilizzatore.

PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE AGRICOLO

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano:

titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
studenti con meno di 25 anni di età;
persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ovvero che abbiano presentato all’ ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Nel settore agricolo il compenso minimo è determinato in base all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Anche in tal caso l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

La durata della prestazione può essere riferita solo a un arco temporale non superiore a tre giorni.

PRESTAZIONI OCCASIONALI PA

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:

nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare il contratto di prestazioni occasionali indipendentemente dal numero di dipendenti.

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