Decreto liquidità: sospensione pagamento titoli di credito
Il decreto legge 23/2020 ha disposto la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini di scadenza dei vaglia cambiali, delle cambiali, degli assegni bancari o postali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva emessi prima del periodo di sospensione, e con scadenza dal 9 marzo al 30 aprile.
In particolare, la sospensione opera per:
termini di presentazione al pagamento di cambiali o titoli di credito;
gli assegni potranno comunque essere portati all’incasso, e saranno pagabili in caso di presenza di fondi. In caso di assenza di fondi il creditore dovrà attendere il termine del periodo di sospensione per rivendicare formalmente l’inadempimento al debitore;
termini per la levata e termini per la trasmissione del protesto e delle constatazioni equivalenti;
termini per il pagamento tardivo;
Sono espressamente sospese anche le segnalazioni presso le Centrali di allarme interbancario e, in particolare, le comunicazioni CAI, nonché, i termini per le azioni esecutive.