skip to Main Content
E’ attivo il canale WhatsApp tramite il quale potrete ricevere in tempo reale le news di Studio Viglione-Libretti & Partners.
Per attivare il servizio è sufficiente
  1. Salvare sul vostro smartphone il nostro numero +393923347794 (importante inserire +39)
  2. Aggiungere alla lista dei vostri contatti il nostro numero
  3. Inviare un messaggio Whatsapp con il testo SVL ON
La doppia spunta conferma la ricezione della richiesta e dopo qualche minuto il servizio sarà attivo. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente  potrà vedere i numeri di cellulare degli altri iscritti al canale.  
0975 - 399004 info@studioviglionelibretti.it

DIFFERENZA TRA DIMISSIONI E LICENZIAMENTO

DIFFERENZA TRA DIMISSIONI E LICENZIAMENTO

Il rapporto di lavoro può estinguersi per vari motivi: scadenza dei termini, risoluzione consensuale che può concretizzarsi sia per volontà del datore di lavoro che del lavoratore, impossibilità sopravvenuta o causa di forza maggiore o ancora per recesso dal contratto. Se lo scioglimento del rapporto di lavoro avviene per volontà del lavoratore si parla di dimissioni, diverse qualora sia il datore di lavoro a sciogliere il rapporto, si parla di licenziamento.
Le due ipotesi, di licenziamento e dimissione, si differenziano con riguardo al modo e al momento in cui possono essere realizzate le due operazioni con diversificazione anche dell’iter per la richiesta. Specificatamente, il rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere interrotto prima della sua scadenza né dal lavoratore né dal datore di lavoro, salvo l’esistenza di una “giusta causa”. Per il contratto di lavoro a tempo indeterminato, invece, è prevista la possibilità per il lavoratore di decidere la rassegnazione delle dimissioni in qualsiasi momento, mentre il datore di lavoro potrà procedere a licenziamento solo nel caso di sussistenza di una causa giustificatrice della sua decisione.
Il licenziamento, regolato dalla legge n. 604/1966 e dallo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), è l’atto attraverso il quale, il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro, a prescindere dalla volontà del lavoratore; viceversa, le dimissioni sono espressione della unilaterale volontà del lavoratore di porre fine al rapporto di lavoro.
Nel nostro ordinamento sono previste diverse tipologie di licenziamento: per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per giustificato motivo oggettivo e collettivo. Per la validità del licenziamento individuale la legge richiede che la comunicazione sia effettuata in forma scritta e debitamente motivata, in particolare:
• il licenziamento per giusta causa prevede la commissione da parte del dipendente di una grave violazione del contratto di lavoro o delle norme aziendali (es. frode, furto o insubordinazione grave) che renda impossibile il proseguimento del rapporto lavorativo.
• il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si concretizza in seguito a un comportamento ostile del dipendente, come ad esempio un’assenza ingiustificata prolungata o una scarsa performance lavorativa;
• il licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene utilizzato dal datore di lavoro in particolari situazioni: motivi economici, organizzativi o produttivi, come ad esempio la chiusura di un reparto o una riduzione del personale.
• il licenziamento collettivo, infine, si verifica quando , a causa di una ristrutturazione aziendale, di una crisi economica o altre motivazione analoghe un’azienda stabilisce il licenziamento simultaneo di un certo numero di dipendenti.
Importante è sottolineare che nelle ipotesi di licenziamento il lavoratore ha diritto ad accedere alla NASPI, cioè all’indennità di disoccupazione.
Le dimissioni possono essere rassegnate dal lavoratore per diverse ragioni:
• aver trovato un lavoro migliore;
• volontà di avviare un’attività imprenditoriale;
• motivazioni personali legate alla famiglia o allo stato di salute.
Con particolare riferimento alla comunicazione che dovrà presentare il requisito della forma scritta e rispettare un congruo preavviso stabilito sulla base del contratto collettivo di riferimento e della durata del contratto di lavoro, pena il pagamento di una penale al datore di lavoro, o la perdita dei diritti di indennità di disoccupazione o il pagamento delle ferie non dovute, possiamo distinguere le dimissioni in volontarie, per giusta causa, soggette a convalida o in ultimo, dimissioni durante il periodo di prova.
Rappresentando le dimissioni una libera azione unilaterale del lavoratore, non sono ammesse dalla legge le dimissioni estorte o “programmate in anticipo”, c.d. “dimissioni in bianco”. Dal 2016, per ovviare a tali fenomeni, le dimissioni possono essere presentate su appositi moduli forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esclusivamente attraverso modalità telematica, personalmente o tramite soggetto abilitato.

Back To Top