DIVIDENDI TRATTENUTI NELLE HOLDING: PERCHÉ IL FISCO STA INTENSIFICANDO I CONTROLLI
Negli ultimi mesi le holding non finanziarie statiche sono diventate oggetto di verifiche mirate da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo ha riaperto un tema complesso: il trattenimento dei dividendi e il confine tra una gestione legittima e un possibile sospetto di abuso del diritto. La questione non riguarda solo la tassazione, ma il ruolo che queste società svolgono nell’ordinamento e le finalità per cui vengono costituite.
La natura delle holding e le differenze che contano
Per comprendere il dibattito è necessario distinguere tra holding che svolgono attività di direzione e coordinamento e holding che si limitano a detenere partecipazioni. Le prime operano come vere imprese e sono obbligate alla forma di società commerciale. Le seconde, le holding statiche, esercitano soltanto i diritti del socio e potrebbero essere costituite come società semplici. La legge, però, consente ai soci di scegliere la forma di società di capitali, rendendo questa struttura pienamente legittima.
Questa scelta ha effetti fiscali precisi. La holding statica in forma di società di capitali beneficia dell’esenzione del 95% sui dividendi, perché il reddito è considerato reddito d’impresa.
Sul fronte IVA, invece, resta fuori dal campo dell’imposta, poiché il semplice possesso di partecipazioni non è considerato attività commerciale. Il legislatore ha persino incentivato la creazione di holding attraverso il conferimento a realizzo controllato, confermando che la struttura è riconosciuta e favorita.
Il nodo del differimento fiscale e il concetto di “sine die”
Il punto più delicato delle contestazioni riguarda il differenziale tra la tassazione dei dividendi percepiti direttamente da una persona fisica e quella applicata quando gli stessi dividendi transitano da una holding. La persona fisica paga il 26%, mentre la holding sconta un’imposizione effettiva molto più bassa. Questo scarto, però, non rappresenta un vantaggio indebito: è il risultato del meccanismo che evita la doppia imposizione economica.
Il problema emerge quando la holding trattiene gli utili. L’Atto di indirizzo MEF del 2025 ha chiarito che il differimento della tassazione può essere considerato un vantaggio rilevante solo se il rinvio è potenzialmente infinito. Ma la mancata distribuzione dei dividendi non rientra automaticamente in questa categoria. Nel sistema italiano, il reddito della persona fisica esiste solo quando viene percepito. Contestare la mancata distribuzione significherebbe mettere in discussione la stessa opacità delle società di capitali.
Il concetto di rinvio “sine die” deve quindi essere applicato solo quando la tassazione potrebbe non verificarsi mai, come nelle scissioni asimmetriche o in alcune situazioni legate alle controlled foreign companies. Il semplice rinvio non basta per parlare di abuso del diritto.
Le cautele operative che rafforzano la posizione della holding
Pur ritenendo che molte contestazioni siano discutibili, è prudente adottare alcune cautele. È utile che la holding documenti chiaramente le ragioni extrafiscali della sua costituzione: gestione unitaria delle partecipazioni, riduzione dei conflitti, passaggio generazionale ordinato. Allo stesso modo, è importante conservare traccia delle opportunità di investimento valutate, anche quando non si concretizzano. Questo dimostra che il trattenimento degli utili risponde a una logica imprenditoriale.
Per l’impiego della liquidità, può essere opportuno orientarsi verso strumenti riservati a investitori professionali, che evidenziano la distanza rispetto agli investimenti tipici della persona fisica. Questa scelta rafforza la posizione della holding in caso di verifica.
Il nuovo TUIR e la conferma della legittimità delle holding
Il quadro si completa con il nuovo TUIR, introdotto dal decreto legislativo del 2026 e applicabile dal 2027. Il testo riordina l’intera disciplina delle imposte sui redditi e conferma l’esenzione IRES al 95% su dividendi e plusvalenze, senza soglie minime. È un segnale chiaro: la struttura holding resta pienamente legittima e coerente con l’ordinamento. Ciò che cambia è la necessità di aggiornare i riferimenti normativi e predisporre un presidio documentale adeguato.
Una conclusione semplice e diretta
Le verifiche in corso non mettono in discussione la legittimità delle holding statiche. Richiedono, però, attenzione nella gestione della liquidità e nella documentazione delle scelte societarie. La holding resta uno strumento valido e riconosciuto, purché utilizzato con trasparenza e coerenza rispetto alle finalità dichiarate.

