GENERAL CONTRACTOR E SUPERBONUS: COME L’AGENZIA DEFINISCE LE SPESE DAVVERO DETRAIBILI
La Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su un tema che ha accompagnato l’intera stagione del Superbonus: capire quali costi siano effettivamente detraibili quando l’intervento passa attraverso un general contractor. Una figura molto utilizzata nella pratica, ma priva di una definizione giuridica tipica nei rapporti tra privati. Per questo, la valutazione non può che partire dal contratto e dalle attività che l’impresa si impegna a svolgere.
Un chiarimento atteso
Nel corso dei controlli, l’Agenzia ha rilevato situazioni eterogenee: appaltatori che trattenevano una quota del corrispettivo qualificandola come “coordinamento”, imprese che fungevano da mandatari del committente gestendo pagamenti, rapporti con tecnici, asseverazioni e visto di conformità. Modelli diversi, accomunati però da un punto critico: non tutte le attività svolte sono detraibili, anche se inserite in un unico pacchetto operativo.
Il principio guida: la diretta imputabilità
La prassi ribadisce un concetto già espresso nelle circolari 30/2020 e 23/2022: solo le spese direttamente imputabili all’intervento agevolato possono accedere alla detrazione. In concreto:
- il costo dei lavori, eseguiti direttamente o tramite subappalto, è detraibile;
- il compenso per attività di coordinamento, gestione amministrativa o supporto documentale non lo è.
È lo stesso principio che aveva escluso, in passato, i compensi dell’amministratore di condominio per gli adempimenti legati al Superbonus.
I tre modelli contrattuali più diffusi
Dall’analisi dell’Agenzia emergono tre schemi ricorrenti:
1) Impresa appaltatrice delle opere
Realizza i lavori, direttamente o tramite subappaltatori. Il corrispettivo è detraibile e può generare sconto in fattura.
2) Impresa mandataria del committente
Gestisce rapporti e pagamenti verso tecnici e professionisti. Il compenso non è detraibile, perché non riguarda l’esecuzione delle opere.
3) Impresa che presta servizi amministrativi legati allo sconto in fattura
Riaddebita anche i compensi dei professionisti. La quota trattenuta per la gestione non è agevolabile.
General contractor “puro” e general contractor “appaltatore”
La Risoluzione introduce una distinzione che diventa centrale:
General contractor “puro”
Non esegue i lavori. Coordina, gestisce, rifattura costi di terzi. Il suo compenso non è detraibile e non consente sconto in fattura.
General contractor “appaltatore”
Assume l’obbligo di eseguire le opere. Può subappaltare, ma resta responsabile dell’appalto. Il corrispettivo è detraibile, nel rispetto dei limiti di congruità e dei massimali previsti.
La detrazione è ammessa anche quando il general contractor è una Esco, purché svolga effettivamente il ruolo di appaltatore.
Uno scenario più chiaro
La Risoluzione n. 17/2026 non modifica il quadro normativo, ma chiarisce un punto essenziale: non è la denominazione “general contractor” a determinare la detraibilità, bensì la natura delle attività svolte. Se l’impresa realizza i lavori, il costo rientra nel perimetro del Superbonus. Se svolge solo funzioni di coordinamento o gestione, quel costo resta fuori, anche quando è inserito in un contratto unico o presentato come parte di un’offerta integrata.

