INTEGRATIVA: QUANDO È POSSIBILE CAMBIARE L’UTILIZZO DEL CREDITO FISCALE
La risposta n. 147 del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un principio ormai consolidato. La dichiarazione integrativa può modificare l’utilizzo di un credito fiscale solo quando la scelta passa dal rimborso alla compensazione. Non è invece ammesso il passaggio dal rimborso alla cessione infragruppo, una possibilità che resta esclusa e non può essere ampliata tramite interpretazioni estensive.
Il caso esaminato dall’Agenzia
La vicenda riguarda una società consolidante che, nel modello Consolidato nazionale e mondiale 2024, ha evidenziato un credito Ires superiore a 2,7 milioni di euro. Con una prima integrativa, la società ha scelto di destinare una parte del credito alla cessione infragruppo e la quota residua, pari a circa 1,23 milioni di euro, alla richiesta di rimborso.
Successivamente, la contribuente ha manifestato l’intenzione di modificare nuovamente la destinazione della parte chiesta a rimborso, trasformandola in credito ceduto per poterlo utilizzare in compensazione. È proprio su questo punto che l’Agenzia interviene, definendo i limiti entro cui la dichiarazione integrativa può operare.
Le regole che disciplinano la dichiarazione integrativa
Per comprendere la posizione dell’Amministrazione è necessario distinguere tra le fattispecie previste dall’articolo 2 del Dpr 322/1998.
Il comma 8 consente di correggere errori o omissioni che incidono su imponibile, imposta o credito. Dopo le modifiche del Dl 193/2016, il termine per presentare tali integrative coincide con quello dell’accertamento, cioè 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione originaria.
Il comma 8 ter introduce invece una deroga specifica. Permette al contribuente di trasformare la richiesta di rimborso in utilizzo del credito in compensazione, ma solo se il rimborso non è stato erogato neppure in parte e se l’integrativa viene presentata entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione.
La norma non contempla il passaggio dal rimborso alla cessione del credito. Ed è proprio questa assenza che rende la modifica non ammissibile.
Perché la modifica non può essere accolta
Secondo l’Agenzia, la società non si trova davanti a un errore dichiarativo. La scelta di chiedere il rimborso è stata consapevole, non frutto di un errore. Di conseguenza, non può essere applicato il comma 8, che riguarda esclusivamente la correzione di errori o omissioni.
Allo stesso tempo, il comma 8 ter consente un’unica revisione della scelta. Il passaggio da rimborso a compensazione. Nessuna apertura è prevista per la trasformazione del rimborso in credito ceduto. La disposizione è un’eccezione e, come tale, deve essere applicata in modo rigoroso.
Un principio confermato dalla prassi
La risposta n. 147 richiama un orientamento già espresso in precedenti documenti, come la risoluzione 325 del 2002 e la risposta 187 del 2022. Secondo questa linea interpretativa, la dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per modificare scelte che, solo in seguito, si rivelano più o meno convenienti dal punto di vista fiscale.
L’integrativa serve a correggere un errore, non a cambiare idea. L’unica eccezione è quella prevista dal legislatore, cioè la possibilità di passare dal rimborso alla compensazione entro i limiti temporali stabiliti.
Conclusione
La strada dell’integrativa è percorribile solo quando la legge lo consente espressamente. Nel caso della cessione infragruppo, questa possibilità non è prevista. La scelta iniziale del contribuente rimane quindi vincolante, salvo i casi tassativi indicati dal legislatore.

