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Intervista all’avvocato Carmine Viglione a cura di Ondanews

Intervista All’avvocato Carmine Viglione A Cura Di Ondanews

Con l’avvocato Carmine Viglione dello Studio Viglione Libretti, Segretario della Camera Penale “Alfredo De Marsico” presso il Tribunale di Lagonegro, parliamo delle novità in materia di giustizia penale a seguito della conversione in legge D.L. 137/2020 (decreto Ristori)

  • Quali sono state le misure normative urgenti adottate in materia di Giustizia per fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19?

Di fronte all’emergenza determinata dal diffondersi dell’epidemia da Covid 19, diversi sono stati gli interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia. Tali interventi, nella prima fase di emergenza erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali, allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia. Attualmente, invece, da ultimo in base al decreto-legge n. 137 del 2020, sono volti a potenziare gli strumenti del processo telematico e le attività giudiziarie da remoto, così da ridurre gli effetti negativi che il differimento delle attività processuali può avere sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali. Con pubblicazione in G.U. (Serie Generale n.319 del 24-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 43) è entrata in vigore la Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 con cui il Parlamento ha convertito in legge il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, meglio conosciuto come decreto Ristori.

  • Come viene disciplinata questa seconda fase dell’epidemia?

L’art. 23 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha introdotto disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, efficaci fino al 31 gennaio 2021, salvo ulteriori proroghe dello stato emergenziale. Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse; la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate; con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all’udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario; la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio.

  • Quali sono le principali novità in materia penale?

Preliminarmente è indispensabile evidenziare l’intervenuta incorporazione, nel testo del d.l. n. 137/2020, dei successivi decreti Ristori bis, ter e quater, contestualmente abrogati e, per una migliore organicità e intelligibilità, trasfusi integralmente nel primo, che rimane, oggi, l’unico testo di riferimento per le nuove norme emergenziali in materia penale. Al contempo la nuova legge fa salvi tutti gli atti ed i provvedimenti adottati così come gli effetti prodottisi sulla base dei decreti abrogati (art. 1, comma 2, legge di conversione). Riprendendo in parte il contenuto di alcune disposizioni dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, in vigore fino al 30 giugno scorso, il decreto-legge n. 137/2020 prevede: il possibile compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari. In particolare, la disposizione consente che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Inoltre, il giudice potrà procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto, all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale;  il deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze – invii compresi gli atti di impugnazione – viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari. In merito l’art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale (art. 221, comma 11, del D.L.34/2020); lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti. Per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell’udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio: il giudice dovrà  comunicare a tutti i soggetti che devono partecipare all’udienza giorno, ora e modalità di collegamento; l’unico soggetto che dovrà necessariamente trovarsi presso l’ufficio giudiziario è l’ausiliario del giudice, che darà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate; spetta ai difensori attestare l’identità dei soggetti assistiti, i quali partecipano all’udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore; se l’imputato/indagato si trova agli arresti domiciliari, tanto lui quanto il difensore potranno partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l’identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. È comunque specificato che non possono tenersi con modalità da remoto: le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, anche con incidente probatorio; le udienze di discussione di cui agli articoli 441 (Giudizio abbreviato) e 523 (svolgimento della discussione finale) del codice di procedura penale. Non possono inoltre tenersi da remoto salvo che le parti vi consentano le udienze preliminari e dibattimentali. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (camera di consiglio, con modalità da remoto, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (che possono svolgersi a distanza). Con riguardo ai giudizi penali d’appello, inoltre, l’art. 23-bis del decreto-legge n.137 del 2020 consente, sempre fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale. Lo stesso decreto, all’art. 23-ter, prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l’udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi e, conseguentemente, una sospensione (massimo 60 giorni) del computo della prescrizione nel caso in cui il processo venga rinviato per tale causa; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare. A parte l’opportuno coordinamento normativo, con la riunione in un unico testo di tutte le nuove norme “speciali”, vale la pena osservare come in sede di
conversione il legislatore non abbia ritenuto di estendere la sospensione e il rinvio dei procedimenti penali anche al caso in cui l’assenza della persona citata a comparire sia dovuta al (mero) rispetto delle disposizioni relative alle restrizioni  ai movimenti delle persone disposte dagli ormai noti D.P.C.M., né – soprattutto – di estendere la sospensione dei termini di fase delle misure cautelari, in caso di rinvio del processo per ragioni di quarantena o isolamento fiduciario del teste, del c.t., del perito o delle altre persone che debbono essere esaminate.

  • Tra le citate disposizioni quale ritiene sia la più innovativa?

La novità certamente più attesa da parte degli interpreti e degli operatori di settore, è rappresentata senz’altro dall’introduzione nel nostro ordinamento penale, per la prima volta, della facoltà, sempre fino al 31 gennaio 2021, di procedere al deposito telematico degli atti di impugnazione nel processo penale, con estensione a tutte le forme di gravame. Come si ricorderà, infatti, la possibilità di procedere al deposito telematico degli atti di impugnazione era stata finora esclusa dalle primissime pronunce della giurisprudenza di legittimità, in ragione della natura tassativa delle modalità di presentazione delle impugnazioni e della rilevata mancanza di una disciplina tecnica di dettaglio nei provvedimenti direttoriali fino a quel momento emanati dalla D.G.S.I.A. che indicassero gli indirizzi abilitati alla ricezione degli atti e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti che possono essere trasmessi tramite PEC (cfr. Cass. pen. Sez. I, 3/11/2020, n. 32566). La legge di conversione del d.l. n. 137/2020 introduce invece ed espressamente la possibilità di fare ricorso, per tutto il periodo emergenziale, al deposito telematico degli atti di impugnazione nel processo penale, con un’inedita estensione anche alle richieste di riesame e di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali (artt. 309, 310 e 324 c.p.p.).

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