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LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) è stata revisionata e riordinata, sia dal punto di vista civilistico che fiscale la disciplina vigente per gli Enti del Terzo Settore che dovranno adeguare il proprio statuto e nominare i componenti degli organi di controllo interno entro il 31 dicembre 2021, stabilendo quali enti faranno parte di detta categoria.

Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Non sono Enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche; i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro; gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Il nuovo Codice del Terzo Settore prevede, inoltre, l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo per le fondazioni, mentre per le associazioni l’obbligo scatta al superamento per due esercizi consecutivi e per due dei seguenti parametri:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  • cinque unità dipendenti occupate in media durante l’esercizio.

La nomina dell’organo di controllo, in ogni caso, è obbligatoria quando l’Ente costituisce un patrimonio da destinare ad uno specifico affare ed abbia personalità giuridica e sia iscritto al Registro delle Imprese.

Il Revisore legale dei conti dovrà essere nominato nel caso in cui l’Ente superi i limiti imposti dall’art.31, co. 1 del Codice del Terzo Settore; detta carica potrà essere attribuita anche all’Organo di controllo a patto che sia interamente composto da revisori iscritti nel registro dei revisori legali.

Compito del revisore sarà quello di garantire il corretto funzionamento dell’ente senza richiedere oneri amministrativi o gestionali non strettamente necessari, allo scopo di aiutale le organizzazioni del Terzo settore a crescere e rafforzarsi.

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