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LE NUOVE TEMPISTICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEI FORFETTARI

LE NUOVE TEMPISTICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEI FORFETTARI

La fatturazione elettronica è stata introdotta con la Legge finanziaria 2008, nell’ambito delle linee di azione dell’Unione Europea, per incoraggiare gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti e cessioni di beni e servizi.
In seguito, nel contesto italiano, il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, al capitolo “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”, ha inserito delle importanti novità in merito alla e-fatturazione, introducendone l’obbligatorietà dal 1° gennaio 2019 per tutti gli operatori con P.IVA, ad eccezione di alcuni regimi fiscali agevolati, tra i quali rientravano, all’epoca, i contribuenti forfettari. Dal 1° luglio 2022, però, anche per questi ultimi è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica.
L’obbligo di emettere fattura in formato elettronico coinvolge:
• dal 1° luglio scorso, i soli contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro;
• dal 1° gennaio 2024, tutti gli altri contribuenti forfettari.
Si aggiunge che dal 1° ottobre 2022 i contribuenti forfettari dovranno seguire le tempistiche ordinarie previste dall’art. 21 del decreto IVA, per l’emissione della fattura, con cadenza entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Il mancato rispetto dei termini canonici, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Laddove la violazione commessa sia irrilevante ai fini della determinazione del reddito si applicherà una semplice sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Un favor è previsto per le fatture, emesse dai contribuenti forfettari, relative a operazioni poste in essere nel terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 (luglio-settembre), ove rimarranno le precedenti tempistiche previste. Pertanto le fatture dovranno essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che ciò comporti l’irrogazione di alcuna sanzione.
In altri termini, per le operazioni effettuate
• fino al 30 settembre 2022 i contribuenti forfettari potranno emettere le fatture entro il 31 ottobre 2022;
• dal 1° ottobre 2022, ci si dovrà allineare al regime ordinario di emissione delle fatture previsto dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, per non incorrere nell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997.
Riguardo alle modalità di fatturazione i contribuenti a regime forfettario dovranno ulteriormente tenere conto delle differenti tempistiche corrispondenti alle diverse tipologie di operazioni realizzate, secondo le seguenti statuizioni:
• operazioni domestiche (cessioni di beni/prestazioni di servizi): entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, data che per le cessioni di beni mobili si identifica con la consegna o spedizione del bene e per le prestazioni di servizi con la data di pagamento del corrispettivo dovuto. Per le cessioni di beni è possibile avvalersi della fattura differita, con emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma solo in presenza di idoneo documento di trasporto;
• cessioni intra-Ue di beni: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, data che coincide con quella di consegna o spedizione dei beni;
• prestazioni di servizi generici resi nei confronti di soggetti passivi UE ed extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, data che coincide con quella di ultimazione delle stesse;
• prestazioni di servizi diverse da quelle generiche: entro 12 giorni da quello di effettuazione dell’operazione, data che coincide con quella del pagamento del corrispettivo dovuto.
La fatturazione elettronica permette di archiviare più agilmente le fatture, rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle stesse, riduce sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati oltre ad aumentare l’efficienza nei rapporti commerciali. Ad oggi è la prassi adottata da tutti i contribuenti, anche quelli in regime forfettario che dal 1° ottobre dovranno adeguarsi alle modalità ed alle tempistiche normativamente previste per evitare le previste sanzioni.

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