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Pace Fiscale 2019

Pace Fiscale 2019

L’Agenzia delle Entrate,  ha messo a disposizione degli utenti il modello da compilare per presentare la domanda, nonché le relative istruzioni relative alla compilazione. Il provvedimento dell’Agenzia del 18 febbraio 2019 ha dunque la finalità di esplicare le modalità di attuazione degli articoli 6 e 7 (comma 2-b e comma 3) del DL 119/2019 convertito in Legge 136/2018 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e aventi a oggetto atti impositivi. La domanda di definizione agevolata dovrà essere usata dai soggetti che intendono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria e aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Il modello di domanda si compone del frontespizio relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali; nonché delle sezioni nelle quali andranno riportati i seguenti dati.

  • Identificazione del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
  • La controversia tributaria oggetto di definizione;
  • L’atto impugnato;
  • L’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

La domanda andrà presentata entro e non oltre il 31 maggio 2019. Nelle istruzioni si precisa che per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnativo, va presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.

La presentazione della domanda può essere effettuata nei seguenti modi.

  • Direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • Per mezzo di commercialisti, esperti contabili e Caf;
  • Recandosi fisicamente presso uno degli Uffici territoriali di una Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, la presentazione della domanda sarà certificato da un numero di protocollo attribuito alla stessa che sarà consegnato ai soggetti.

Per la presentazione telematica della domanda l’Agenzia rende noto che il servizio web per procedere alla compilazione online del modello sarà operativo in una data che sarà resa ufficiale da una nuova comunicazione. La domanda andrà in ogni caso conversata dal soggetto fino alla definitiva estinzione della controversia, assieme ai documenti riguardanti i versamenti effettuati.

Il pagamento dell’importo che il soggetto deve versare per la definizione può essere versato in un’unica soluzione qualora l’importo sia inferiore a 1.000 euro. Nel caso tale cifra sia superata, il versamento potrà essere effettuato in un numero massimo di 20 rate trimestrali. Oltre al primo termine previsto per il 31 maggio 2019, le altre scadenze corrispondono al 31 agosto, al 30 novembre, al 28 febbraio e al 31 maggio di ogni anno. Se tali giorno cadono di sabato, domenica o festivi, il termine slitta automaticamente al lunedì successivo. Infine si specifica che “per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 alla data del versamento”.

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