skip to Main Content
E’ attivo il canale WhatsApp tramite il quale potrete ricevere in tempo reale le news di Studio Viglione-Libretti & Partners.
Per attivare il servizio è sufficiente
  1. Salvare sul vostro smartphone il nostro numero +393923347794 (importante inserire +39)
  2. Aggiungere alla lista dei vostri contatti il nostro numero
  3. Inviare un messaggio Whatsapp con il testo SVL ON
La doppia spunta conferma la ricezione della richiesta e dopo qualche minuto il servizio sarà attivo. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente  potrà vedere i numeri di cellulare degli altri iscritti al canale.  
0975 - 399004 info@studioviglionelibretti.it

PERMESSI AZIENDALI PER DIRITTO ALLO STUDIO

PERMESSI AZIENDALI PER DIRITTO ALLO STUDIO

I permessi aziendali per il diritto allo studio sono concessi dai datori di lavoro ai propri dipendenti quando questi, per esigenze legate alla frequentazione di corsi di formazione o di corsi universitari, sono costretti ad assentarsi dal lavoro. Nel nostro Paese, il diritto alla studio quale diritto soggettivo, trova il suo fondamento nell’art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione.
Il dipendete deve formulare al proprio datore la richiesta formale, dimostrando altresì l’esigenza di seguire obbligatoriamente corsi, lezioni o master che impegnano le ore di lavoro presso istituti riconosciuti dallo Stato. Il datore di lavoro sarà comunque libero di decidere se accordare o meno la richiesta del dipendente, potendo rifiutare la concessione dei permessi fornendo adeguata e valida motivazione, ad esempio, per motivi legati al normale svolgimento o sviluppo del ciclo produttivo aziendale.
In materia di lavoro i permessi aziendali per il diritto allo studio sono disciplinati dall’art.10 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300/1977) e dalla Legge 08/03/2000, n. 53 che detta le regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inoltre la contrattazione collettiva prevede un periodo di 150 ore lavorative da usufruire come permessi in un periodo di tre anni al fine di sostenere lo studente lavoratore nella continuazione dei suoi studi.
Sono richiesti specifici requisiti quali:
– incompatibilità dell’orario delle lezioni con il normale orario di lavoro;
– espressa richiesta scritta da parte del dipendente alla propria azienda, specificando il corso e la sua durata;
– esibizione della certificazione che attesta l’iscrizione e la frequenza del corso,
– la frequentazione regolare dei corsi.

Per la frequentazione della scuola dell’obbligo il lavoratore può usufruire di permessi fino a 250 ore, inoltre i lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, oltre a non essere obbligati a prestare lavoro straordinario o rinunciare ai riposi settimanali.

I permessi sono retribuiti dal datore di lavoro in busta paga come delle normali ore di lavoro prestate all’interno dell’azienda, sono assoggettati alla contribuzione previdenziale e alla tassazione IRPEF. Infine, è opportuno considerare che gli stessi non sono da ostacolo alla maturazione di altre tipologie di permessi, ferie, trattamento di fine rapporto ed eventuali mensilità aggiuntive.

Back To Top