REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLE AGEVOLAZIONI 2025
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove Faq che definiscono con maggiore precisione l’ambito applicativo delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti. I chiarimenti riguardano in particolare i titolari di redditi assimilati e di redditi sostitutivi.
Le misure oggetto di interpretazione sono due:
- una somma che non concorre alla formazione del reddito per chi ha un reddito complessivo fino a 20.000 euro
- un’ulteriore detrazione per chi si colloca tra 20.000 e 40.000 euro
Entrambe sono riservate ai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, con esclusione dei redditi da pensione.
Esclusione dei redditi assimilati
La prima Faq ribadisce un principio già presente nella norma: le agevolazioni non spettano ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, disciplinati dall’articolo 50 del Tuir.
La ragione è semplice. Il legislatore ha circoscritto l’ambito applicativo ai soli redditi di lavoro dipendente “puri”, escludendo tutte le fattispecie che, pur essendo tassate in modo analogo, non rientrano nell’articolo 49.
Ne deriva che chi percepisce redditi assimilati non può accedere né alla somma esente né alla detrazione aggiuntiva.
Il caso dei redditi sostitutivi
La seconda Faq affronta invece il tema dei redditi sostitutivi, cioè quei proventi che prendono il posto del reddito di lavoro dipendente. Rientrano in questa categoria, tra gli altri:
- indennità di disoccupazione
- trattamenti di integrazione salariale
- indennità di maternità o malattia
- somme risarcitorie che compensano la perdita del reddito di lavoro dipendente
L’articolo 6, comma 2, del Tuir stabilisce che questi proventi assumono la natura del reddito sostituito. È un principio consolidato, già richiamato dalla circolare 326/1997.
La circolare 3/1998 aggiunge un elemento decisivo: le detrazioni per lavoro dipendente spettano anche sui redditi sostitutivi, in proporzione ai giorni che danno diritto all’indennità.
La conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia collega questo principio alle nuove agevolazioni del 2025. Poiché la somma esente e la detrazione aggiuntiva si calcolano sugli stessi giorni che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, Tuir), ne deriva che:
- i redditi assimilati restano esclusi
- i redditi sostitutivi possono beneficiare delle agevolazioni, a condizione che su tali redditi spetti la detrazione da lavoro dipendente
In sostanza, ciò che conta non è la forma dell’erogazione, ma la qualificazione fiscale del reddito e la spettanza della detrazione dell’articolo 13.

