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Regime Forfetario 2016 – Novità

Regime Forfetario 2016 – Novità

Il regime forfetario è applicato “naturalmente” dai soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla L. 190/2014, tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime (ad esempio, non addebitando l’IVA sulle fatture emesse e non detraendo quella sugli acquisti).
La circ. Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015 n. 6 (§ 9.1) ha precisato che, ai fini dell’accesso al regime, nessun rilievo assume l’esercizio in anni precedenti di un’attività d’impresa, arte o professione. Così, previa verifica del possesso dei requisiti necessari e dell’assenza di condizioni ostative, l’accesso al regime dal 1° gennaio 2016 risulta possibile:
– sia per i soggetti che iniziano l’attività;
– sia per i soggetti già in attività (che applicavano nel 2015 il regime ordinario, oppure quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui al DL 98/2011).
La circostanza di aver svolto in precedenza qualche attività d’impresa o di lavoro autonomo (così come lo svolgimento di altra attività sotto forma di lavoro dipendente) rileva ai fini impositivi per fruire dell’agevolazione consistente nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi cinque anni di attività.
Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività, presumendo il possesso dei requisiti di legge, comunicano la scelta di avvalersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del DPR 633/72 (modello AA9/12), da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività. In particolare, occorre indicare nella sezione relativa ai “Regimi fiscali agevolati” del quadro B il codice 2, per il regime forfetario.
Per coloro che hanno già un’attività in corso, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2015 (§ 9.2), il passaggio al regime agevolato avviene, a partire dal 1° gennaio 2016, senza effettuare specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il mod. AA9/12) o successiva (nella dichiarazione annuale). Determinante è che sia tenuto un comportamento “fiscale” in linea con le prescrizioni del regime.
Più nel dettaglio, in presenza dei requisiti necessari, l’accesso al regime forfetario dal 2016 sarebbe possibile per i soggetti che nel 2015 hanno applicato:
– il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011,
– oppure il regime ordinario (fatto salvo che, in quest’ultima ipotesi, l’applicazione del regime ordinario sia conseguenza dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1 comma 70 della L. 190/2014, nel qual caso tale regime dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per un triennio).

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