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SOSTEGNO ALLE INDUSTRIE DEL TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

SOSTEGNO ALLE INDUSTRIE DEL TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

L’articolo 38-bis del “Decreto Rilancio” prevede una misura a sostegno dell’industria del tessile, della moda
e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione
mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto.
Le imprese di piccole dimensioni, di nuova o recente costituzione operanti nell’industria del tessile, della
moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e che non siano
state costituite a seguito di fusione e che svolgono almeno una delle attività riportate nell’elenco dei codici
ATECO ammessi potranno presentare una sola domanda, esclusivamente per via telematica, a partire dalla
data fissata con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili.
L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni
concesse, successivamente al sostenimento di spese, anche non quietanzate, per un importo pari ad
almeno il 50 per cento di quelle ammesse alle agevolazioni.
L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla data di
ultimazione del progetto, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del
progetto.
Progetti ammissibili:
 progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
 progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
 progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
 progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo
di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
 progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.
Requisiti delle imprese richiedenti l’agevolazione:
 risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente
competente da non più di 5 anni;
 svolgere in Italia una o più delle attività economiche ammesse come da apposito elenco;
 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
 essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
 non avere ancora distribuito utili;
 non essere in situazione di difficoltà – come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di
esenzione – alla data del 31 dicembre 2019

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