Assegni impagati – Novità
Le grandi difficoltà derivanti e collegate al periodo della pandemia da COVID 19 si sono
manifestate con particolare incidenza sulle aziende che hanno dovuto chiudere e cessare ogni
propria attività o che in dipendenza dei provvedimenti governativi regionali e locali hanno dovuto
ridurre drasticamente il proprio orario di apertura al pubblico. Apertura al pubblico che a sua volta,
imperniata sulle impossibilità a potersi liberamente muovere e circolare, ha di fatto reso l’inutilità
anche di chi ha resistito a cercar di mantenere aperte le serrande. Un vortice che ha colpito
indistintamente ogni attività e che ha significato per molti l’impossibilità a trarre liquidità dalle
attività da destinare agli impegni assunti con i propri fornitori e da destinare alle spese correnti.
Non poche sono state le aziende che fidando sugli storici incassi hanno nel frattempo provveduto a
rilasciare propri assegni bancari in pagamento ai fornitori ma al momento della presentazione in
banca non hanno trovato la giusta provvista per il pagamento. La speranza di molti di percepire
dagli incassi della propria attività il necessario per far fronte agli assegni rilasciati è man mano
svanita in dipendenza delle mancate vendite e così gli assegni stessi sono rimasti impagati.
Il Governo era già intervenuto con proprio provvedimento per gli assegni non pagati sino ad agosto
2020 ed ora ha esteso sostanzialmente tale provvedimento sino al 31 gennaio 2021. Tecnicamente
vi è stata la sospensione dei termini che, in dipendenza della legge 178 del 31.12.2020, è stata
prorogata ed opera sino al 31 gennaio 2021.
Per eventuali assegni non pagati ed andati insoluti, infatti, dal 09 marzo 2020 sino al 31.01.2021 in
dipendenza della citata legge 178 del 30 dicembre 2020 è possibile farsi fare la liberatoria da
portare in banca sino al 02 aprile 2021 in quanto è stata prorogata la sospensione dei termini di
scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni
altro atto avente efficacia esecutiva, fino al 31 gennaio 2021, indipendentemente dalla data di
emissione del titolo di credito.
La norma, per tutti gli assegni emessi indipendentemente dalla data di emissione, dispone che sono,
tra l’altro, sospesi:
i termini per la presentazione al pagamento;
i termini per il pagamento tardivo dell’assegno previsti dall’articolo 8, comma 1, della legge
n. 386 del 1990
qualora ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021; si ricorda che,
per effetto di precedenti interventi normativi, i predetti termini erano stati già sospesi dal 9 marzo
2020 al 31 agosto 2020 e conseguentemente, a seguito dell’entrata in vigore della legge in oggetto,
tali termini sono sospesi qualora ricadenti o decorrenti dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021.
Al riguardo si evidenzia che per:
termine per la presentazione al pagamento si intende il termine entro cui l’assegno deve
essere presentato all’incasso dalla data di emissione pari a: 8 giorni dalla data di emissione
per gli assegni pagabili nel comune di emissione, 15 giorni per quelli pagabili in diverso
comune, 20 giorni per quelli emessi in Europa, 60 giorni per quelli emessi in altro
continente;
termine per il pagamento tardivo previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 386 del
1990, si intende il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
del titolo entro cui il traente di un assegno emesso senza provvista può effettuare il
pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o
per la constatazione equivalente, evitando, in tal modo, l’applicazione delle sanzioni
amministrative e la iscrizione in Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).
Per effetto della sospensione dei termini:
il decorso dei predetti termini pendenti all’8 marzo 2020 si è interrotto il 9 marzo 2020 e
ricomincerà a decorrere per i residui giorni mancanti a partire dal 1° febbraio 2021;
il decorso dei predetti termini, qualora avente inizio nel periodo 9 marzo 2020 – 31 gennaio
2021, inizierà il 1° febbraio 2021.
Entro la data di scadenza della sospensione occorre, per gli assegni non pagati ed andati insoluti,
che il prenditore dell’assegno rilasci la liberatoria contenente dichiarazione che ha ricevuto il
pagamento dell’importo dell’assegno, il pagamento della penale, il pagamento delle spese e gli
interessi.
Tale dichiarazione necessita che sia rilasciata con firma autenticata.
Una volta ottenuta la dichiarazione entro e non oltre i 60 giorni decorrenti dal 01 febbraio 2021
(ENTRO IL 02 APRILE 2021) la stessa andrà consegnata in Banca che dovrà provvedere anche
alla comunicazione per bloccare la segnalazione in CRIF. Per gli assegni Postali segnalati impagati,
in stanza di compensazione e non arrivati direttamente in posta italiana, la dichiarazione
dell’avvenuto pagamento andrà inviata anche alla Banca d’Italia (pec:
bancaditalia@pec.bancaditalia.it) e (poste@pec.posteitaliane.it).
Alla luce di quanto precede, quindi, il termine indicato nelle comunicazioni di preavviso di revoca
inviate dalla Banca prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti normativi in oggetto dovrà
quindi intendersi posticipato secondo le modalità sopra riportate.
Si ricorda che in ogni caso il pagamento dell’importo dell’assegno può essere effettuato secondo le
seguenti modalità:
• al creditore direttamente, che, come detto prima, dovrà rilasciare quietanza usando o il modulo
predisposto dalle poste italiane, per gli assegni postali, o con una dichiarazione sostitutiva.
II modulo di quietanza, sottoscritto dal creditore, dovrà essere autenticato nei modi di legge da un
pubblico ufficiale. II modulo dovrà essere consegnato presso un qualsiasi ufficio postale, se la
dichiarazione di che trattasi era stata rilasciata per un assegno postale, o presso lo sportello bancario
se afferente ad assegno bancario.
Il pagamento è sempre possibile, nei termini richiamati, effettuarlo presso il Pubblico Ufficiale che
ha levato il protesto o rilasciato la constatazione equivalente. La ricevuta rilasciata dal pubblico
ufficiale dovrà essere consegnata all’ufficio postale o alla Banca.
Altra modalità e prevista mediante la costituzione, presso la banca ove era stato emesso l’assegno
poi impagato, di un deposito vincolato, in favore del prenditore dell’assegno, sempre corrispondente
all’importo dell’assegno, al pagamento della penale, al pagamento delle spese e degli interessi.
Si rammenta, infine, che il pagamento del titolo entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza
del termine di presentazione – come previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 386 del 1990 – e
maggiorato delle somme dovute a titolo di oneri accessori consistenti in una penale pari al 10%
della somma, negli interessi legali calcolati sull’importo dell’assegno per il periodo che intercorre
fra la data di presentazione dell’assegno e quella del pagamento tardivo, scongiura l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal competente Prefetto.