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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Il bilancio abbreviato, utilizzato dalle piccole imprese, è un documento contabile semplificato disciplinato dall’art. 2435 bis del Codice civile, secondo il quale, detto bilancio può essere redatto rispettando determinati limiti e particolari requisiti indicati dalla norma stessa. La forma è quella del bilancio ordinario differenziata dalle semplificazioni presenti nelle sezioni relative allo stato patrimoniale, quello del conto economico e la nota integrativa.
L’art 2345 bis, al primo comma, statuisce che possono redigere il bilancio abbreviato tutte quelle società di piccole dimensioni che non hanno titoli negoziati in mercati regolamentati e con dei limiti quantitativi specifici. Si considera quale parametro il primo e il secondo anno di esercizio, considerando:
• che il totale dello stato patrimoniale attivo non deve superare i 4.400.000€;
• che le vendite delle prestazioni dovranno rientrare negli 8.800.000€;
• che la media dei dipendenti occupati nell’attività non deve essere superiore a 50.
Le società che pubblicano il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla stesura della relazione sulla gestione qualora forniscano direttamente nella nota integrativa le informazioni richieste. Inoltre tali società sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Bisogna in ogni caso considerare che la scelta della versione abbreviata è facoltativa, in quanto anche una piccola azienda potrebbe comunque valutare di utilizzare il bilancio ordinario.
La stesura di un bilancio semplificato richiede particolari requisiti anche in relazione alla struttura societaria, invero, l’art. 2423 del Codice Civile, stabilisce la possibilità di redazione di tale documento contabile anche da parte delle S.r.l, delle società di persone, di quelle di capitali e delle ditte individuali neo-costituite o in attività, purchè lo stesso rispetti specifiche clausole generali, quali la chiarezza, la veridicità e la correttezza nell’esposizione della situazione aziendale, anche attraverso integrazione dati.
Le aziende che per due esercizi consecutivi superano due dei limiti previsti dall’art 2435 saranno obbligate a scegliere la forma del bilancio ordinario.
La sua stesura richiederà l’inserimento di tutte le sezioni, ognuna delle quali dovrà disporre delle singole voci senza la possibilità di accorparle. Orbene, in alcuni casi sono previsti anche forme di bilancio misto, nel qual caso, alcune sezioni verranno redatte in modo semplificato, mentre per altre sarà rispettato lo schema ordinario.
Attraverso il bilancio di esercizio, redatto dagli amministratori, ovvero dai soggetti che rappresentano legalmente la società e ne sono responsabili dal punto di vista contabile, amministrativo e fiscale, è possibile valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende nonché la loro capacità occupazionale e di investimento. Esso sia nella forma ordinaria che abbreviata dovrà essere comunicato alla Camera di Commercio di competenza.

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