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DIVIETO DI LICENZIAMENTO DEL PADRE FINO AD UN ANNO DI VITA DEL FIGLIO

DIVIETO DI LICENZIAMENTO DEL PADRE FINO AD UN ANNO DI VITA DEL FIGLIO

Il nostro ordinamento da sempre promuove la tutela della famiglia e del rapporto genitoriale, essere genitore è un diritto e un dovere.
Stereotipi di genere associano l’accudimento della famiglia esclusivamente al genere femminile, ma attualmente la situazione è sensibilmente cambiata. La conciliazione tra lavoro e vita privata è una tema centrale per chi ha una famiglia ed in vista di ciò è stato introdotto il divieto di licenziamento del padre fino al primo anno di vita del figlio.
Il D. Lgs 151/2001, cd Testo unico Maternità, introdusse il divieto di licenziamento alle madri, dall’inizio della gravidanza e fino al primo anno di età del figlio, prevedendo, al contempo, per i padri il divieto di licenziamento per congedo parentale nei soli casi in cui la madre non avesse la possibilità di accudire i figli.
Il nuovo D. Lgs n.105/2022 ha esteso il divieto di licenziamento dei padri sino al compimento del primo anno di età del figlio, in particolare l’INPS ha ritoccato il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Specificatamente le modifiche apportate sono le seguenti :
– raddoppiamento del congedo di paternità, che è ora obbligatoriamente di 10 giorni, fruibili dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino a cinque mesi dopo la nascita. Orbene, occorre tener presente che il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del padre che si va ad aggiungere – e non a sovrapporre – a quello della madre che spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio;
– divieto di licenziamento del padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico;
– il divieto di licenziamento del padre si estende sino al compimento di un anno di età del bambino;
– possibilità di accedere alla NaSpI per tutti coloro che hanno fruito di congedo di paternità sia esso obbligatorio che alternativo, o nel caso di dimissioni improvvise date durante il divieto di licenziamento e quindi fino all’anno di vita del figlio.
Tale importati novità introdotte dalla circolare INPS sono dettate dalla necessaria parificazione, in ambito familiare, professionale e lavorativo, del ruolo di entrambi i genitori, sui quali ricade la medesima responsabilità nella cura dei figli.

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