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BONUS PSICOLOGO 2022: DOMANDE DAL 25 LUGLIO

BONUS PSICOLOGO 2022: DOMANDE DAL 25 LUGLIO

Dopo la pubblicazione in Gazzetta lo scorso giugno del decreto del Ministero della salute 31.015.2022, in data 19 luglio, la pubblicazione della Circolare INPS n. 83/2022 recante le regole per l’operatività del c.d. “bonus psicologo”: la presentazione delle domande a partire dal 25 luglio.
Il contributo è stato introdotto in considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia e fragilità psicologica causato dal Coronavirus e dalla conseguente crisi socio-economica, con l’obiettivo di potenziare i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, nonché di sviluppare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo.
A CHI SPETTA
Possono beneficiare del bonus psicologo 2022 i soggetti che:
• soffrono di un disagio di salute mentale – depressione, ansia, stress e fragilità psicologica – causato dalla pandemia e dai lunghi periodi di lockdown oltre che dalla crisi socio-economica;
• sono in condizioni di disagio mentale a causa di altri fattori o per le situazioni di stress dovute a DAD e Smart Working.

COME FUNZIONA
La misura è utilizzabile a copertura delle spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli Psicologi (CONOP).
Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS, alla quale i professionisti devono autenticarsi per accedere al servizio utilizzando la Carta di identità elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS); quelli presenti sono abilitati all’inserimento del proprio IBAN.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro, soglia superata la quale non sarà possibile fruire dell’agevolazione.

L’importo massimo del contributo sarà pari a 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse e specifiche fasce dell’ISEE, con il fine di agevolare maggiormente le persone appartenenti a nuclei familiari con ISEE più basso:
• ISEE inferiore a 15.000, il beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
• ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario
• ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per la fruizione del “Bonus Psicologico”potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022, accedendo alla piattaforma INPS. L’identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso:
• la carta di identità elettronica (CIE),
• il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID),
• la Carta nazionale dei servizi (CNS).
• il contact center di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell’INPS.

All’atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall’interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell’INPS.
Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica il soddisfacimento dei requisiti.
In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida; in caso di acquisizione, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari, comunicando agli stessi l’accoglimento della domanda e il codice univoco del valore attributo. Il bonus deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.

In particolare i benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BONUS PSICOLOGO:
• il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai fini della prenotazione;
• il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata;
• INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione, in ogni caso il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne;
• Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente;
INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

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