skip to Main Content
E’ attivo il canale WhatsApp tramite il quale potrete ricevere in tempo reale le news di Studio Viglione-Libretti & Partners.
Per attivare il servizio è sufficiente
  1. Salvare sul vostro smartphone il nostro numero +393923347794 (importante inserire +39)
  2. Aggiungere alla lista dei vostri contatti il nostro numero
  3. Inviare un messaggio Whatsapp con il testo SVL ON
La doppia spunta conferma la ricezione della richiesta e dopo qualche minuto il servizio sarà attivo. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente  potrà vedere i numeri di cellulare degli altri iscritti al canale.  
0975 - 399004 info@studioviglionelibretti.it

Criptovalute e tassazione in Italia. Intervista al dott. Giancarlo Cammarota dello Studio Viglione Libretti

Criptovalute E Tassazione In Italia. Intervista Al Dott. Giancarlo Cammarota Dello Studio Viglione Libretti

Al giorno d’oggi sono ormai moltissime le persone che investono i propri risparmi in criptovalute e che grazie alla forte crescita del settore stanno accumulando veri e propri patrimoni digitali. Acquistare e vendere criptovalute è un’operazione piuttosto semplice ed immediata, grazie principalmente all’introduzione di app di trading a mezzo delle quali le transazioni si svolgono senza intermediari su piattaforme nella maggior parte dei casi estere che consentono peraltro un alto grado di anonimato. Diverse problematiche si presentano, invece, nel momento in cui si voglia incominciare a godere del patrimonio accumulato e quindi, in primo luogo, a capire come pagare le tasse; molti investitori non sanno quali sono gli adempimenti che devono rispettare e spesso rischiano di trovarsi in uno stato di irregolarità con il fisco. In Italia la normativa sulle criptovalute non è molto chiara e non è regolamentata da una legge approvata dal Parlamento ma si basa su indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e sentenze di tribunali, il che genera una varietà di interpretazioni non univoche anche per i consulenti contabili e gli esperti del settore.

  • Qual è la normativa vigente in Italia in materia di tassazione delle criptovalute?

La mera detenzione di criptovalute non comporta alcuna tassazione in capo al suo possessore. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.72/E del 02.09.2016, in materia di tassazione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche in possesso di criptovalute al di fuori dell’attività d’impresa, sostiene infatti che la compravendita di criptovalute non generi redditi imponibili mancando la finalità speculativa. Al contempo, però, l’art. 67, comma 1-ter del TIUR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sancisce che nel caso di possesso di criptovalute per un controvalore medio superiore a 51.645,69 euro per un periodo di almeno sette giorni lavorativi continui nello stesso periodo d’imposta, scatti la presunzione di finalità speculativa. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute realizzate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% senza alcuna franchigia e vanno indicate nel Quadro RT della dichiarazione Modello Redditi PF.

  • Quali sono gli obblighi dichiarativi per i possessori di criptovalute?

In base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate le criptovalute sono equiparate alle valute estere. Come per le valute estere quindi hanno l’obbligo di essere inserite nel quadro RW relativo al monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia senza l’obbligo di indicare la modalità di conservazione. All’interno del quadro RW le criptovalute vanno dichiarate al controvalore in euro al 31 dicembre del periodo di riferimento o alla data di cessione se vendute precedentemente al 31 dicembre, indicando come codice di individuazione del bene, nella colonna 3, il codice 14 “altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”. Nel quadro RW non è obbligatoria la compilazione della colonna 4 riferita al codice dello stato estero e non deve essere liquidata l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) sulle criptovalute in quanto paragonate alle valute estere. In caso di omessa o irregolare compilazione del quadro RW si incorre ad una sanzione amministrativa compresa tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati come previsto dell’articolo 5, comma 2 del DL 167/1990, e dal 6% al 30% nel caso l’investimento sia detenuto in uno stato considerato paradiso fiscale.

  • Quali potrebbero essere i possibili risvolti futuri in materia?

La tendenza generale degli investitori al momento è quella di sfruttare il periodo favorevole che sta attraversando il comparto speculativo delle criptovalute, al fine di incrementarne il più possibile il valore. Ciò anche perché i detentori delle valute virtuali, pur laddove si trovassero in una condizione di irregolarità fiscale, fino all’eventuale cessione o utilizzo nell’economia reale delle stesse, nulla dovrebbero al fisco. Nei prossimi anni, invece, quando le criptovalute si stabilizzeranno, cominceranno probabilmente ad uscire dai “wallet” per essere utilizzate nell’economia reale: a quel punto i possessori vorranno incominciare a sfruttare il valore delle criptovalute detenute con un drastico cambiamento del quadro attualmente esistente e con la conseguente necessità di avere a disposizione una normativa chiara e definita. Secondo gli economisti ed esperti del settore, molti investitori stanno anticipando i tempi cercando di regolarizzare sin d’ora la propria posizione con il fisco o, in ogni caso, stanno iniziando a porsi il problema dell’utilizzo delle criptovalute in loro possesso in conformità con la normativa in vigore, e ciò al fine di evitare preventivamente eventuali, sgraditi contenziosi con le Agenzie fiscali.

Back To Top