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DEFINIZIONE AGEVOLATA

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La Legge n. 197/2022 introduce la nuova procedura di definizione agevolata o cd Rottamazione-quater delle posizioni debitorie dei contribuenti presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione. La legge indica le ipotesi debitorie ricomprese nella Tregua fiscale ove sarà possibile per il contribuente estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo della normativa di riferimento, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Le ipotesi rientrati nella cd tregua fiscale sono le seguenti:
• regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
• ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
• definizione atti del procedimento di accertamento
• liti fiscali pendenti
• conciliazione agevolata liti pendenti
• ricorsi pendenti in Cassazione
• omessi o carenti pagamenti di rate
• stralcio debiti entro i mille euro fino al 2015
• nuova rottamazione.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
• adottare uno specifico provvedimento;
• trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
• pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
• CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
• ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
• CNPR – Cassa Ragionieri
• ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
• INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
La Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore che ha volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), deve presentare, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet. Successivamente l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 30 giugno 2023 la comunicazione relativa all’eventuale accoglimento della domanda contenente altresì ammontare complessivo delle somme dovute ovvero comunicherà il diniego con relative motivazioni.
Con la definizione agevolata si potrà optare per :
– Il pagamento in unica soluzione;
– oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già
avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

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