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DOCUMENTAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA: PREVENTIVO, FATTURA, SOLLECITO DI PAGAMENTO.

DOCUMENTAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA: PREVENTIVO, FATTURA, SOLLECITO DI PAGAMENTO.

Nell’esecuzione della propria attività ogni libero professionista quotidianamente deve compiere una serie di adempimenti documentali e contabili, che molto spesso iniziano con la stesura di un preventivo e si concludono con l’emissione della relativa fattura.
Dalla legge n. 124/2017 vige l’obbligo alla redazione del preventivo scritto per tutti liberi professionisti che svolgono attività regolamentate quali avvocati e dottori commercialisti. Tale disposizione è una forma di tutela sia per il consumatore che per il professionista. Il preventivo, quale documento cartaceo o digitale, presenterà la forma scritta e dovrà essere reso disponibile al cliente. Il preventivo obbligatorio, rappresentando un riscontro con l’attività svolta, dovrà riportare le spese, anche forfettarie, il compenso professionale, le imposte (IVA, ritenuta d’acconto) e gli oneri (cassa professionale) che dovranno essere corrisposti dal cliente, rappresentandogli, tra l’altro, il grado di complessità dell’attività professionale a svolgersi e le eventuali prestazioni accessorie.
Successivamente i liberi professionisti emetteranno la fattura proforma o il preavviso di fattura, documento privo di valore fiscale, per anticipare al cliente il conto da pagare, senza emettere fattura.
La fattura proforma riporta l’insieme degli elementi di una fattura ordinaria, ma con una numerazione autonoma con il solo scopo di riepilogare con tutti i riferimenti della prestazione eseguita e di cui se ne richiedere il pagamento. Non essendo un documento fiscale, la sua emissione non comporta in capo al professionista l’obbligo di dover corrispondere l’IVA all’Agenzia delle Entrate. Ai fini IVA, infatti, l’emissione della fattura per i professionisti coinciderà con il pagamento del corrispettivo.
Il D.P.R. n. 633/1972 all’art. 21, statuisce l’obbligo per i professionisti, nel caso di prestazioni di servizi, ad emettere la fattura elettronica nei 12 giorni successivi alla data in cui è avvenuto il pagamento del compenso dovuto. Tale documento fiscale conterrà obbligatoriamente una serie di informazioni quali:
• i dati identificativi dell’emittente: nome e cognome, indirizzo, partita IVA;
• i dati identificativi del cliente: nome e cognome/ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale del cliente;
• il numero progressivo della fattura;
• la data di emissione;
• una descrizione breve di tutti i prodotti/servizi;
• la quantità e il prezzo unitario al netto dell’IVA;
• il prezzo totale al netto dell’IVA;
• la rivalsa INPS del 4%, se si decide di applicarla (non è obbligatoria) o altra rivalsa dei vari ordini professionali;
• l’IVA, sia la percentuale che l’importo, se prevista;
• la ritenuta d’acconto, se prevista;
• il totale della fattura;
• il netto da pagare.
Sarà possibile inserire eventuali altre informazioni utili, come i termini e le modalità di pagamento.
I liberi professionisti che avranno emesso regolare fattura, in caso di mancato pagamento, potranno, tutelare i propri interessi attraverso specifiche procedure di recupero crediti, quali, il sollecito di pagamento, riportante gli estremi del rapporto tra le parti, gli estremi del debito insoluto, , inclusi i termini di pagamento concordati.
Decorsi tali termini di pagamento stabiliti dalla legge in 30 giorni (o in alcuni casi 60) dalla ricezione del documento, il professionista ha il diritto di sollecitare il pagamento delle fatture insolute attraverso un:
– primo sollecito di pagamento: ossia una richiesta molto informale, una specie di promemoria con cui si rammenda al debitore l’esistenza del debito e se ne riepilogano i dati principali (importo, numero fattura, modalità di pagamento);
– secondo sollecito di pagamento rafforzativo del precedente, se il precedente sollecito è stato ignorato o comunque il pagamento non è ancora pervenuto, il creditore può ribadire la sua richiesta con esplicito riferimento alla possibilità di adire le vie legali in caso di ulteriore ritardo nel pagamento;
– ultimo sollecito di pagamento: se le precedenti richieste di pagamento non sono andate a buon fine, il creditore potrà rivolgersi ad uno studio legale, che procederà con la diffida di pagamento e la richiesta di costituzione in mora del debitore e successiva ed eventuale procedura esecutiva.

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