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Fattura elettronica carburante dal 1° Luglio 2018

Fattura Elettronica Carburante Dal 1° Luglio 2018

L’acquisto di carburante (benzina o gasolio) per autotrazione, effettuato presso gli impianti stradali di distribuzione, deve essere documentato obbligatoriamente mediante fattura emessa in formato elettronico. Ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo del rifornimento di carburante non basta, però, la fattura, ma è necessario anche l’impiego dei mezzi di pagamento ritenuti “idonei” in base a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018. Infatti, il pagamento in contanti, che ben può verificarsi (ad esempio, in caso di mancato funzionamento del dispositivo), impedisce la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo di acquisto del carburante, anche se l’impresa e il professionista sono in possesso della relativa fattura.

Per poter detrarre l’IVA e dedurre il costo del rifornimento di carburante, imprese e professionisti devono procedere al pagamento del carburante utilizzando:
– modalità non informatiche ma comunque “tracciate”, quali assegno bancario e postale, circolare e non, vaglia cambiario e postale;
– modalità elettroniche, come il bonifico bancario o postale, il bollettino postale;
– carte di credito, debito e prepagate.
Il pagamento in contanti, che ben può verificarsi (ad esempio per ragioni tecniche come il mancato funzionamento del dispositivo, etc.), impedisce la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo di acquisto del carburante, anche se l’impresa e il professionista sono in possesso della relativa fattura.
Acquisto contestuale di carburante e di altri beni/servizi
Se in occasione del rifornimento di carburante vengono richiesti ulteriori servizi (ad esempio, di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, etc.) o sono acquistati altri beni (olio motore, etc.), l’obbligo di fatturazione elettronica – che, in linea generale, riguarda la sola cessione del carburante – si estende alla transazione complessiva.
Carburante non destinato ad autotrazione
Se il carburante (benzina o gasolio) è acquistato dall’impresa o dal professionista per finalità e usi diversi da quelli di autotrazione (ad esempio, per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, etc.), viene meno l’obbligo di fatturazione elettronica, come pure la necessità di utilizzare mezzi di pagamento “idonei” ai fini della deducibilità e della detraibilità.
Altri tipi di carburante per autotrazione
Poiché la norma che impone la fatturazione elettronica obbligatoria si riferisce solo a benzina e gasolio, le altre tipologie di carburante per autotrazione possono continuare ad essere fatturate secondo le consuete modalità cartacee.

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