FINANZIAMENTO DELLE START UP INNOVATIVE: QUANDO SCATTA LA DETRAZIONE IRPEF DEL 65% SUI CONTRATTI SAFE
La risposta n. 137 dell’8 luglio 2026 fornisce un chiarimento decisivo sul trattamento fiscale dei contratti Safe utilizzati dalle start‑up innovative. L’Agenzia conferma che il Safe rientra nella categoria degli investimenti in convertendo e che la detrazione Irpef del 65% matura al momento del versamento, non alla conversione in quote.
Questo passaggio segna il superamento della precedente impostazione, che legava il beneficio alla trasformazione del finanziamento in capitale sociale.
La natura del contratto Safe
Il Safe è un accordo in cui l’investitore versa una somma alla start‑up senza ricevere immediatamente partecipazioni. Il diritto a diventare socio è rinviato a un momento successivo, legato al verificarsi di eventi come un aumento di capitale o l’ingresso di nuovi investitori. Si tratta di uno strumento che non prevede interessi, obbligo di restituzione e che comporta un rischio economico immediato per l’investitore. Questi elementi, secondo l’Agenzia, rendono il Safe assimilabile a un investimento convertibile, e quindi compatibile con la disciplina agevolativa.
L’evoluzione normativa
La disciplina degli incentivi fiscali alle start‑up innovative ha subito nel tempo diverse modifiche. L’articolo 29 del Dl 179/2012 ha introdotto le prime agevolazioni, poi estese alle Pmi innovative. Con l’articolo 29‑bis è stata prevista una detrazione Irpef rafforzata del 65% per gli investimenti effettuati da persone fisiche. Il Dm 28 dicembre 2020 aveva stabilito che, per gli investimenti in convertendo, la detrazione maturasse solo al momento della conversione. La legge 193/2024 ha invece spostato il momento di maturazione al bonifico dell’investitore, purché le somme siano iscritte in una riserva patrimoniale. La risposta n. 137 conferma che questa regola vale anche per i contratti Safe, eliminando ogni incertezza interpretativa.
Quando nasce il diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione Irpef del 65% nasce nel momento in cui l’investitore effettua il versamento e la società iscrive le somme in una riserva patrimoniale dedicata. La conversione in quote può avvenire anche molto tempo dopo, senza incidere sul beneficio.
È essenziale che la causale del bonifico sia riferita al contratto Safe e che la start‑up si trovi nei primi tre anni di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, periodo in cui è possibile operare in regime de minimis.
Gli adempimenti richiesti alla start‑up
La società deve verificare la disponibilità del plafond de minimis, ricevere il versamento con causale corretta, iscrivere le somme in una riserva patrimoniale e rilasciare la documentazione prevista dalla normativa.
La conversione dei Safe in quote avverrà solo quando l’assemblea delibererà l’aumento di capitale, ma questo passaggio non è più determinante ai fini della detrazione.
Cosa accade se il Safe non si converte
La detrazione rimane valida anche se il trigger event non si verifica o se la riserva patrimoniale viene utilizzata per coprire perdite.
Il beneficio fiscale viene meno solo nel caso in cui le somme vengano restituite all’investitore, direttamente o indirettamente, prima del periodo minimo di mantenimento previsto dalla legge. La mancata conversione, quindi, non compromette l’agevolazione.
Implicazioni operative
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rende i contratti Safe pienamente compatibili con la disciplina agevolativa e semplifica la fruizione del beneficio. Gli investitori ottengono un vantaggio immediato, mentre le start‑up possono raccogliere capitali senza dover accelerare la conversione.
Il Safe si conferma così uno strumento efficace e coerente con le esigenze di flessibilità tipiche delle realtà innovative.

