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COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI: QUANDO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE È DAVVERO POSSIBILE

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI: QUANDO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE È DAVVERO POSSIBILE

La deducibilità dei compensi agli amministratori continua a essere terreno di scontro tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20677 del 18 giugno 2026 torna sul tema con una posizione netta: il compenso è deducibile solo se fondato su una valida decisione societaria, e non basta che sia stato pagato o indicato nel bilancio approvato dai soci.

Il caso nasce da un accertamento relativo al 2014, in cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione oltre 172 mila euro corrisposti all’amministratore delegato di una società. Il motivo era semplice: mancava una delibera assembleare specifica che autorizzasse quel compenso. La società sosteneva che, per una S.r.l., fosse sufficiente la successiva approvazione del bilancio contenente la voce relativa agli emolumenti. Una tesi che i giudici tributari hanno respinto in ogni grado di giudizio.

Perché il bilancio non basta

La Cassazione chiarisce che l’approvazione del bilancio ha una funzione diversa: certifica la correttezza della rappresentazione contabile, ma non determina automaticamente il compenso spettante agli amministratori. Per essere deducibile, il costo deve essere certo, determinato e fondato su una fonte giuridica valida.

La fonte può essere lo statuto, quando prevede e quantifica il compenso, oppure una delibera assembleare espressa. Senza uno di questi due elementi, il compenso non è giuridicamente sorto e quindi non può essere dedotto. La semplice presenza della voce nel bilancio non rappresenta una manifestazione di volontà dei soci, né può essere interpretata come approvazione implicita.

La regola delle Sezioni Unite e l’unica eccezione

La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite: il compenso degli amministratori non può considerarsi approvato implicitamente attraverso il bilancio. L’unica eccezione riguarda le assemblee totalitarie, quando risulti provato che i soci abbiano discusso e approvato espressamente anche la proposta di determinazione del compenso. Solo in questo caso, la decisione può essere considerata valida ai fini fiscali.

La Cassazione ribadisce inoltre che questo principio vale anche per le S.r.l., nonostante la maggiore elasticità organizzativa rispetto alle S.p.A., e resta applicabile sia prima sia dopo la riforma societaria del 2003.

Il criterio di cassa non sana le irregolarità

La società richiamava l’articolo 95, comma 5, del Tuir, secondo cui i compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposti. La Corte risponde con una precisazione decisiva: il criterio di cassa riguarda solo il momento della deduzione, non la validità del costo. In altre parole, prima di stabilire quando dedurre il compenso, bisogna verificare se il compenso è sorto validamente. Se manca la delibera, il pagamento materiale non basta a renderlo deducibile.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte sintetizza così il cuore della decisione: il compenso degli amministratori è deducibile solo se quantificato nello statuto oppure stabilito da una delibera assembleare espressa. L’approvazione del bilancio non può sostituire questa decisione, salvo il caso dell’assemblea totalitaria che abbia discusso e approvato la proposta.

Il messaggio è chiaro: senza delibera, niente deduzione. Un principio che rafforza la necessità di una gestione societaria ordinata, documentata e coerente, soprattutto quando si tratta di compensi agli organi amministrativi.

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