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INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO INAIL

INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO INAIL

Per danno biologico si intende una menomazione all’integrità psico-fisica, che si riflette su tutte le attività e le capacità della persona, compresa la capacità lavorativa generica, inscindibile dalle altre attitudini. Un lavoratore può subire un infortunio, o può ammalarsi a causa dell’attività svolta, è può essere il destinatario di conseguenza del riconoscimento di un danno biologico.
L’indennizzo INAIL per il danno biologico consiste in una prestazione economica riconosciuta al lavoratore che ha subito un infortunio o una malattia professionale quando le stesse hanno determinato una menomazione dell’integrità psicofisica tra il 16% ed il 100%.
Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto n. 105 del 02 agosto 2023, ha rivalutato dell’8,1% gli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da infortuni e malattie professionali.
L’erogazione dell’indennizzo decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
In particolare, l’importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione e comprende:
– una quota che indennizza il danno biologico cagionato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata;
– una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, comparata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti “come è prodotta dal D. M. 12 luglio 2000.
Introdotta dalla legge di stabilità del 2016 la rivalutazione annua degli importi relativi alla quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico.
Specificatamente la rendita INAIL è sottoposta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:
– 10 anni dalla data di decorrenza della rendita di infortunio;
– 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale.
L’INAIL, con la circolare n. 41 del 12 settembre del 2023 ha puntualizzato che per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica sui relativi importi a decorrere dal 1luglio 2023.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta solo in seguito ad accertamento definitivo dei postumi.
Per i casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applicherà solo ai maggiori importi eventualmente liquidati sempre a far data dal 1° luglio 2023.
Tali importi saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

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