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REATI TRIBUTARI: LE NUOVE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

REATI TRIBUTARI: LE NUOVE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

La Tregua fiscale, ed in particolar modo il decreto Legge n. 34/2023, ha introdotto specifiche cause di non punibilità, destinate a delimitare le sanzioni penali di determinati reati tributari.

Tali cause di non punibilità dei reati tributari sono:
– omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità;
– omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità;
– indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro.

Al verificarsi di tali specifiche condizioni, è possibile regolarizzare la propria posizione debitoria con l’Erario attraverso il versamento della cifra richiesta dal Fisco con la maggiorazione di una sanzione pari al 30%, che viene diminuita qualora il pagamento venga effettuato entro i primi 90 giorni.

Bisogna inoltre precisare che per l’operatività della non punibilità devono sussistere due basilari condizioni:
• la corretta definizione delle violazioni;
• il versamento integrale delle somme dovute dal contribuente secondo le modalità previste.

L’iter per usufruire delle presenti cause di non punibilità prevede che:
• il debito con l’Erario sia stato contestato al contribuente tramite presentazione di avviso bonario o di avviso di recupero;
• l’oggetto di contestazione degli avvisi rientri tra quelli esplicitamente previsti, ossia: omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità; omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità o indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro;
• Il contribuente che vuole usufruire delle cause estintive di tali reati formali, deve previamente procedere al pagamento degli importi dovuti attraverso rispettivamente la definizione agevolata o il ravvedimento operoso speciale, la definizione delle liti o la rottamazione quater dei ruoli. Successivamente darà comunicazione rispettivamente all’Agenzia delle Entrate e all’Autorità Giudiziaria adita indicando dettagliatamente i dati attinenti all’avviso di accertamento, al procedimento penale e all’adesione agevolata prescelta.
• Conseguentemente alla richiesta di sospensione del procedimento penale, sarà pronunciata la declaratoria di non punibilità dei reati sopra indicati.

Orbene, la previsione delle cause di non punibilità, rientrata tra le “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” è considerata una causa estintiva di reati formali a seguito di un integrale adempimento dell’obbligazione tributaria.

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