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RIFORMA DEL PROCESSO PENALE: ECCO COSA CAMBIA

RIFORMA DEL PROCESSO PENALE: ECCO COSA CAMBIA

Approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo penale – la legge n. 134/2021- realizzando un’organica riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, oltre a introdurre la disciplina della giustizia riparativa. Il nuovo il testo introduce norme che mirano a rafforzare il rispetto del diritto costituzionale delle vittime e degli imputati a una ragionevole durata del processo e a raggiungere l’obiettivo, stabilito con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di ridurre la durata media dei processi penali del 25% entro il 2026.
Gli interventi attengono nello specifico alla procedura penale, viene revisionato l’intero percorso processuale: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale; il sistema sanzionatorio e la giustizia ripartiva.
Tra le maggiori novità:
– Implementazione del processo penale telematico: la digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti determinanti, valorizzati dal decreto anche e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del PNRR. Si prevedono innovazioni in tema di formazione e in particolare l’ uso delle tecnologiche informatiche lungo l’intero procedimento: per esempio, notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre i c.d. tempi di attraversamento tra le fasi processuali, che talora richiedono mesi o anni, registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o dell’udienza;
– rimodulazione dei termini di durata massima delle indagini preliminari, con l’introduzione di un meccanismo di discovery degli atti, nella salvaguardia del segreto investigativo, per evitare la stasi del fascicolo, nell’interesse di indagati e vittime. Le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi:
o ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall’inerzia del p.m.;
o filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del giudice, esercitando l’azione penale.
– Udienza preliminare, giudizio di primo grado, impugnazioni. Le innovazioni prevedono:
a. la valorizzazione della funzione deflattiva dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato), con la possibilità, tra l’altro, di estendere il patteggiamento alla confisca facoltativa e alle pene accessorie.
b. Più filtri per la celebrazione dei processi: nell’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Introdotta poi un’udienza pre-dibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre allo scopo di filtrare i procedimenti.
c. Ricorso in appello inammissibile, in caso di mancanza di specificità dei motivi.
d. Inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni.

– Sistema sanzionatorio.
Gli interventi assurgono ad una concorrente finalità:
o diversificare e rendere più effettive le pene, con introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione delle pene pecuniarie in caso di mancato pagamento, in linea con i modelli maggiormente diffusi in Europa, per renderle sanzioni effettive e certe;
o incentivare la definizione anticipata del procedimento, attraverso i riti alternativi, la sospensione con messa alla prova, l’archiviazione o il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, la remissione della querela, l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie.
Gli interventi sul sistema sanzionatorio, sinergici con quelli applicati al processo, permettono di:
o ridurre le impugnazioni;
o rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell’esecuzione;
o incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene pecuniarie, oggi a livelli estremamente bassi e non più accettabili;
essi si basano, pertanto, sull’assunto che un processo che sfocia in un’esecuzione penale inefficiente non è un processo efficiente, come gli obiettivi della legge delega e del PNRR impongono.

– Giustizia ripartiva.
In linea con la legge delega approvata dal Parlamento, si fornisce per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. La giustizia riparativa viene definita nel decreto legislativo come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. La giustizia riparativa concorre all’efficienza della giustizia penale:
o agevola la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato;
o incentiva la remissione della querela;
o facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato;
o riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità.
Con il coinvolgimento degli enti locali sono, inoltre, istituiti centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’Appello. Orbene, la giustizia riparativa si affianca, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati.

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