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DECRETO FISCO E LAVORO: CHIUSURA DELL’AZIENDA SE MANCA IL DVR O UN ALTRO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA.

DECRETO FISCO E LAVORO: CHIUSURA DELL’AZIENDA SE MANCA IL DVR O UN ALTRO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA.

Dopo il divieto di contestare le cartelle di pagamento con vizi di notifica, la stretta sul lavoro autonomo occasionale, arriva la novità della sospensione dell’attività dell’azienda che non sia in regola con (anche solo) uno dei principali adempimenti formali in tema di sicurezza sul lavoro previsti dalla relativa normativa che, in  considerazione della complessità e dei tempi necessari per l’effettuazione degli adempimenti prescritti, risulterà di non trascurabile onerosità per l’azienda,

Il DL  n. 146/2021, cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro, recentemente convertito in legge 215/2021 sancisce importanti novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare prevede che:

  • l’ispettore, “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”, disponga la sospensione dell’attività fintanto che le violazioni non siano superate;
  • il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione […] è punito con l’arresto fino a sei mesinelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

Orbene, il concetto della tutela della salute e della sicurezza del lavoro si trasforma in più concreta realtà con l’individuazione delle fattispecie che costituiscono le “gravi violazioni” da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL):

  • la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);
  • la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;
  • la mancata formazione ed addestramento del personale;
  • la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;
  • la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);
  • la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • la mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • la mancata applicazione delle armature di sostegno;
  • l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
  • l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Alcune delle violazioni interessano il piano concreto, altre quello documentale; tra queste spicca il caso della mancata predisposizione del DVR, il primo e principale degli adempimenti documentali in tema di sicurezza sul lavoro, che deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente.

Il provvedimento di sospensione dell’attività dovrà essere emanato quando verrà constatata la sua mancata redazione.

Nel caso in cui il documento sia redatto ma non si trovi nella sede dell’accesso (fermo restando la contestazione della violazione, dato che, in base alle disposizioni di legge, deve essere custodito nell’unità produttiva a cui si riferisce), il contribuente ha tempo fino alle ore dodici del giorno successivo per esibirlo agli ispettori; in tale caso il DVR, ai fini probatori, dovrà presentare una data certa antecedente al giorno dell’ispezione.

Riconoscendo l’importanza della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si può osservare che tale impianto sanzionatorio generalizzato, ha il limite di non tenere in sufficiente considerazione le differenti caratteristiche e i diversi profili di rischio delle molteplici realtà aziendali basati sulla pericolosità dell’attività esercitata dall’impresa.

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