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REGIONE CAMPANIA: COVID-19, ORDINANZA N. 27 DEL 15 DICEMBRE 2021

REGIONE CAMPANIA: COVID-19, ORDINANZA N. 27 DEL 15 DICEMBRE 2021

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’Ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021, contenente disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19.

  1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su tutto il territorio regionale:
  • a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1° gennaio 2022:

– per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;

– nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;

– è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);

  • nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022:

dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.

  1. È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.
  2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1000. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisorio è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Dopo due violazioni delle disposizioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.

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