IRES PREMIALE 2025: ALIQUOTA AL 20% PER CHI INVESTE DAVVERO. REGOLE, REQUISITI E SCADENZE
Una “finestra” straordinaria solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: l’articolo 1, commi 436-444, della Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) taglia l’aliquota IRES dal 24% al 20% per le imprese che accantonano gran parte dell’utile e lo trasformano in investimenti rilevanti e occupazione stabile.
Il decreto attuativo MEF dell’8 agosto 2025 ha messo a terra l’incentivo fissando modalità di accesso, vincoli, esclusioni e cause di decadenza, coordinandolo con gli altri istituti fiscali.
Chi può accedere
Sono ammesse all’agevolazione:
- le società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
- gli enti commerciali residenti;
- gli stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali, limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.
Restano esclusi:
- i soggetti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 sono in liquidazione ordinaria o in procedure concorsuali liquidatorie (D.Lgs. 14/2019) e determinano (anche solo in parte) il reddito con regimi forfetari;
- i soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, applicano la contabilità semplificata.
Le tre condizioni da rispettare per l’aliquota al 20%
1) Accantonamento dell’utile:
- Almeno l’80% dell’utile 2024 va accantonato in apposita riserva (utilizzabile anche per copertura perdite o per aumento di capitale).
- Almeno il 30% dell’utile accantonato – e in ogni caso non meno del 24% dell’utile 2023 – deve finanziare investimenti rilevanti.
Soglia minima di investimento: è pari al maggiore tra
• 30% dell’utile accantonato;
• 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31/12/2023;
• 20.000 euro.
2) Investimenti rilevanti (cosa rientra e quando farli)
Sono ammissibili gli investimenti aventi ad oggetto:
- Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016).
- Beni del piano “Transizione 5.0” (art. 38, D.L. 19/2024) connessi a riduzioni dei consumi energetici.
Finestra temporale: spese dal 1° gennaio 2025 ed entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare: 31 ottobre 2026.
Se l’esercizio ha durata superiore a 12 mesi, il termine si determina comunque avendo riguardo a un periodo d’imposta di 12 mesi.
3) Base occupazionale (stabilità + incremento)
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative annue (ULA) non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente;
- vanno effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (art. 4, D.Lgs. 216/2023) almeno pari all’1% dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e comunque almeno 1 unità;
- l’impresa non deve avere fatto ricorso alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni) nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali).
Vincoli e cause di decadenza
Perdono il beneficio (con obbligo di restituzione della differenza d’imposta) i soggetti che:
- distribuiscono – entro il secondo esercizio successivo al 2024 – la quota di utile accantonata (al netto delle perdite) destinata all’agevolazione;
- dismettono, cedono o delocalizzano all’estero i beni agevolati entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o di valore/specifiche superiori.
Recupero dell’imposta: in caso di decadenza, la differenza IRES va versata entro il saldo del periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.
Orbene, per poter usufruire dell’agevolazione è necessaria una consulenza professionale, in particolare, per casi specifici (gruppi, esercizi ultra-annuali, cumulo con altri incentivi) è opportuno un confronto con il consulente fiscale.

