skip to Main Content
E’ attivo il canale WhatsApp tramite il quale potrete ricevere in tempo reale le news di Studio Viglione-Libretti & Partners.
Per attivare il servizio è sufficiente
  1. Salvare sul vostro smartphone il nostro numero +393509765813 (importante inserire +39)
  2. Aggiungere alla lista dei vostri contatti il nostro numero
  3. Inviare un messaggio Whatsapp con il testo SVL ON
La doppia spunta conferma la ricezione della richiesta e dopo qualche minuto il servizio sarà attivo. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente  potrà vedere i numeri di cellulare degli altri iscritti al canale.  
0975 - 399004 info@studioviglionelibretti.it

IRES PREMIALE 2025: ALIQUOTA AL 20% PER CHI INVESTE DAVVERO. REGOLE, REQUISITI E SCADENZE

IRES PREMIALE 2025: ALIQUOTA AL 20% PER CHI INVESTE DAVVERO. REGOLE, REQUISITI E SCADENZE

Una “finestra” straordinaria solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: l’articolo 1, commi 436-444, della Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) taglia l’aliquota IRES dal 24% al 20% per le imprese che accantonano gran parte dell’utile e lo trasformano in investimenti rilevanti e occupazione stabile.

Il decreto attuativo MEF dell’8 agosto 2025 ha messo a terra l’incentivo fissando modalità di accesso, vincoli, esclusioni e cause di decadenza, coordinandolo con gli altri istituti fiscali.

Chi può accedere

Sono ammesse all’agevolazione:

  • le società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
  • gli enti commerciali residenti;
  • gli stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
  • gli enti non commerciali, limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.

Restano esclusi:

  • i soggetti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 sono in liquidazione ordinaria o in procedure concorsuali liquidatorie (D.Lgs. 14/2019) e determinano (anche solo in parte) il reddito con regimi forfetari;
  • i soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, applicano la contabilità semplificata.

Le tre condizioni da rispettare per l’aliquota al 20%

1) Accantonamento dell’utile:

  • Almeno l’80% dell’utile 2024 va accantonato in apposita riserva (utilizzabile anche per copertura perdite o per aumento di capitale).
  • Almeno il 30% dell’utile accantonato – e in ogni caso non meno del 24% dell’utile 2023 – deve finanziare investimenti rilevanti.

Soglia minima di investimento: è pari al maggiore tra
• 30% dell’utile accantonato;
• 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31/12/2023;
• 20.000 euro.

2) Investimenti rilevanti (cosa rientra e quando farli)

Sono ammissibili gli investimenti aventi ad oggetto:

  • Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016).
  • Beni del piano “Transizione 5.0” (art. 38, D.L. 19/2024) connessi a riduzioni dei consumi energetici.

Finestra temporale: spese dal 1° gennaio 2025 ed entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare: 31 ottobre 2026.

Se l’esercizio ha durata superiore a 12 mesi, il termine si determina comunque avendo riguardo a un periodo d’imposta di 12 mesi.

3) Base occupazionale (stabilità + incremento)

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

  • il numero di unità lavorative annue (ULA) non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente;
  • vanno effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (art. 4, D.Lgs. 216/2023) almeno pari all’1% dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e comunque almeno 1 unità;
  • l’impresa non deve avere fatto ricorso alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni) nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali).

Vincoli e cause di decadenza

Perdono il beneficio (con obbligo di restituzione della differenza d’imposta) i soggetti che:

  • distribuiscono – entro il secondo esercizio successivo al 2024 – la quota di utile accantonata (al netto delle perdite) destinata all’agevolazione;
  • dismettono, cedono o delocalizzano all’estero i beni agevolati entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o di valore/specifiche superiori.

Recupero dell’imposta: in caso di decadenza, la differenza IRES va versata entro il saldo del periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.

Orbene, per poter usufruire dell’agevolazione è necessaria una consulenza professionale, in particolare, per casi specifici (gruppi, esercizi ultra-annuali, cumulo con altri incentivi) è opportuno un confronto con il consulente fiscale.

Back To Top