IVA 2026: PARTE L’INVIO DAL 2 FEBBRAIO, MA NON PER TUTTI
Con la pubblicazione del Modello IVA 2026 e delle relative istruzioni, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’avvio della campagna dichiarativa per l’anno d’imposta 2025. Dal 2 febbraio sarà possibile trasmettere la dichiarazione, ma non tutti i contribuenti sono tenuti all’adempimento.
L’elenco degli esonerati è articolato e riguarda diverse categorie di soggetti, per i quali la normativa prevede specifiche semplificazioni.
Chi non deve presentare la Dichiarazione IVA 2026
Contribuenti con sole operazioni esenti
Sono esonerati coloro che, per l’intero anno d’imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972. Rientrano anche i soggetti che hanno usufruito della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis), purché abbiano effettuato solo operazioni esenti.
L’esonero non si applica se il contribuente:
- ha effettuato anche operazioni imponibili, anche in contabilità separata
- ha registrato operazioni intracomunitarie
- ha eseguito rettifiche IVA
- ha effettuato acquisti soggetti a reverse charge (oro, argento puro, rottami, ecc.)
Regime fiscale di vantaggio
Sono esclusi dall’obbligo i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cosiddetti “nuovi minimi”).
Produttori agricoli esonerati
Non devono presentare la dichiarazione i produttori agricoli che rientrano nell’esonero previsto dall’articolo 34, comma 6.
Attività di giochi e intrattenimento
Gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo esonerati dagli adempimenti IVA non sono tenuti alla dichiarazione, salvo opzione per il regime ordinario.
Imprese individuali con azienda data in affitto
L’esonero riguarda le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e non svolgono altre attività rilevanti ai fini IVA.
Soggetti passivi UE con sole operazioni non imponibili
I soggetti residenti in altri Stati membri che hanno effettuato esclusivamente operazioni non imponibili, esenti o non soggette non devono presentare la dichiarazione.
Enti che applicano la Legge 398/1991
Associazioni sportive dilettantistiche, enti e organizzazioni che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla legge 398/1991 sono esonerati per i proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali.
Soggetti extra-UE identificati in Italia
Sono esonerati i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che si sono identificati in Italia ai sensi dell’articolo 74-quinquies per prestare servizi a committenti privati.
Contribuenti in regime forfettario
Chi ha applicato per tutto l’anno il regime forfettario non deve presentare la dichiarazione IVA.
Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici
Sono esclusi dall’obbligo i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee, purché il volume d’affari dell’anno precedente non superi 7.000 euro.
Organizzazioni di volontariato e APS
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per il regime speciale previsto dalla legge 190/2014 sono esonerate dalla dichiarazione.
Un sistema di esoneri pensato per semplificare
Il quadro degli esoneri conferma l’intento del legislatore di ridurre gli adempimenti per categorie con attività marginali, agevolate o non rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, è fondamentale verificare attentamente la propria posizione, poiché anche una singola operazione imponibile o intracomunitaria può far venir meno l’esonero.

