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RAVVEDIMENTO OPEROSO: DAL 2 MAGGIO NUOVI CODICI TRIBUTO

RAVVEDIMENTO OPEROSO: DAL 2 MAGGIO NUOVI CODICI TRIBUTO

Il ravvedimento operoso è uno strumento introdotto nella legislazione tributaria nazionale al fine di dare la possibilità ai contribuenti di regolarizzare omessi versamenti, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento operoso offre dunque una condizione vantaggiosa per il contribuente “per mettersi in regola con il Fisco” offrendo la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale.
Il ravvedimento operoso è considerato uno dei cd. strumenti deflattivi del contenzioso tributario perché è finalizzato a prevenire e ridurre i casi in cui le vertenze tra fisco e contribuente possano sfociare in contenzioso giudiziale.
La nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede che a tale strumento possano accedere tutti i contribuenti, per tutti gli omessi o incompleti adempimenti tributari, ad esclusione dei carichi portati e notificati a mezzo degli atti di liquidazione e di accertamento. È possibile fruire del ravvedimento operoso anche dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3 (ovvero mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali).
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 01/03/2023 i nuovi codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi. I codici tributo saranno necessari per consentire il versamento tramite modello F24 degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi.
Di seguito si riportano i codici tributo aggiornati:


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“8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011
“1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011
“8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata “1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata “8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011
“1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011
“8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011
“1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011
“8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011

– “1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011
– “8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive
“1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte ravvedimento sostitutive
Inoltre vengono soppressi i seguenti codici:
“8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;
“1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;
“8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

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