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Saldo IMU 2020. Le categorie esonerate dal versamento dell’imposta

Saldo IMU 2020. Le Categorie Esonerate Dal Versamento Dell’imposta

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo IMU, l’Imposta Municipale Unica. Definita anche Imposta Municipale Propria, l’IMU è una tassa di natura patrimoniale dovuta sulla base del presupposto della proprietà o possesso di un determinato bene immobile.
È prevista l’esenzione dal versamento dell’Imposta per gli immobili considerati “prima casa” e allorquando l’immobile adibito ad abitazione principale rientri in una delle seguenti categorie catastali:
A/2 Abitazioni di tipo civile;
A/3 Abitazioni di tipo economico;
A/4 Abitazioni di tipo popolare;
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;
A/6 Abitazioni di tipo rurale;
A/7 Abitazioni in villini.
Il pagamento dell’IMU deve essere, invece, effettuato nell’ipotesi in cui la prima casa sia considerata di lusso e se rientri nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville), e A/9 (Castelli, Palazzi eminenti).
L’IMU si versa in due rate, una con scadenza 16 giugno per l’acconto, la seconda con scadenza 16 dicembre, per il saldo. Si può, tuttavia, optare per il versamento in un’unica soluzione, versamento che deve avvenire entro il 16 giugno.
Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 o bollettino postale presso i vari sportelli oppure utilizzando la piattaforma PagoPA.
Non tutti i contribuenti il prossimo 16 dicembre saranno, però, chiamati a versare il saldo IMU, infatti, i vari decreti adottati per far fronte alla situazione emergenziale in cui versa il Paese hanno previsto l’esonero per determinate categorie di attività.
Nel dettaglio, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cd. “Decreto Agosto” ha previsto la cancellazione del saldo IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; nonché per gli immobili degli stabilimenti termali; per immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e installazioni funzionali; per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, delle case e appartamenti per vacanze , dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; e per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, anche in questo caso a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, cd. Decreto Ristori, fatte salve le disposizioni del Decreto Agosto, all’articolo 9 ha sancito la cancellazione della seconda rata relativamente agli immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al decreto.
Il Decreto Ristori bis, il D.L. 149/2020, all’art. 5 ha stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale unica relativamente agli immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici
ATECO riportati nell’allegato 2 del decreto, situate nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Con il Decreto Ristori quater – il D.L. 157/2020 – è decaduto il requisito per cui si può beneficiare dell’esenzione dal versamento dell’imposta solo nell’ipotesi in cui in proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività ivi esercitata.
Al di fuori di tali ipotesi, il versamento del saldo IMU per il 2020 deve essere comunque effettuato.

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