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ANOMALIE IVA 2025: PARTE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

ANOMALIE IVA 2025: PARTE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Quando la dichiarazione Iva manca, è incompleta oppure non è coerente con i dati delle e‑fatture, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione preventiva che punta a favorire l’adempimento spontaneo. Dal 9 giugno 2026 gli operatori Iva iniziano a ricevere un avviso che segnala possibili anomalie emerse dai controlli automatici.

La comunicazione arriva via Pec e viene resa disponibile anche nel Cassetto fiscale e nel portale Fatture e Corrispettivi. Le situazioni che possono far scattare l’allerta includono la mancata presentazione della dichiarazione Iva 2025, l’assenza del quadro VE, operazioni attive dichiarate sotto i mille euro rispetto alle cessioni risultanti e la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di reverse charge. Gli stessi dati vengono condivisi con la Guardia di finanza.

Una comunicazione già pronta per essere utilizzata

Il provvedimento firmato dal direttore Vincenzo Carbone definisce una struttura chiara e immediata. Il contribuente trova numero e data dell’atto, periodo d’imposta, estremi della dichiarazione eventualmente trasmessa oppure la data di elaborazione dell’anomalia in caso di omissione. L’interlocuzione con l’Agenzia avviene tramite i canali indicati nella comunicazione, anche tramite intermediario. La Pec di invio non può essere utilizzata per rispondere.

Come regolarizzare le violazioni

Il provvedimento dedica particolare attenzione alle modalità di rientro. Chi non ha presentato la dichiarazione può ancora farlo entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile 2026. La dichiarazione diventa tardiva ma valida e permette l’accesso al ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte e pagamento di imposta e interessi.

Se la dichiarazione è stata trasmessa ma contiene errori o omissioni, il contribuente può inviare una integrativa, versando eventuali maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte. Restano comunque dovute le sanzioni per le violazioni prodromiche, cioè quelle legate agli obblighi preliminari come errori nei dati trasmessi.

Quando il ravvedimento non è più possibile

La regolarizzazione è ammessa anche se sono già iniziati controlli, accessi o verifiche. Il ravvedimento non è invece consentito quando è stato notificato un atto di accertamento oppure una comunicazione di irregolarità prevista dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e dall’articolo 54‑bis del DPR 633/1972.

Una logica di prevenzione e collaborazione

L’obiettivo dell’Agenzia è intercettare tempestivamente le anomalie e offrire al contribuente la possibilità di rimediare con costi più contenuti. Un approccio che rafforza la compliance collaborativa e riduce il rischio di contenzioso.

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