CONTRIBUTO DA 2 EURO SUI PACCHI EXTRA UE SOTTO 150 EURO DAL 2026
Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore un nuovo contributo fisso di 2 euro per ogni spedizione di beni provenienti da Paesi extra‑UE di valore non superiore a 150 euro. La misura mira a coprire i costi amministrativi legati agli adempimenti doganali e interesserà circa 327 milioni di spedizioni annue.
Si tratta di un intervento che avrà un impatto diretto sugli acquisti online da marketplace extraeuropei come Shein, Temu, AliExpress, Amazon US e siti britannici.
- Ambito di applicazione
Il contributo si applica solo se sono presenti entrambi i requisiti:
- Provenienza extra‑UE della spedizione.
- Valore dichiarato ≤ 150 euro per singola spedizione.
La base giuridica è l’art. 52 del Regolamento UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), che consente agli Stati membri di imporre oneri per servizi doganali specifici.
L’importo è fisso: 2 euro per spedizione, indipendentemente dal valore del bene.
- Chi paga il contributo e come avviene la riscossione
Il soggetto obbligato è il destinatario della spedizione, cioè il consumatore finale.
Modalità operative:
- Riscossione in dogana: il contributo viene applicato al momento dello sdoganamento, insieme all’IVA.
- Anticipo da parte del corriere: DHL, FedEx, UPS, Poste Italiane e altri operatori anticipano l’importo e lo addebitano al destinatario con le spese di gestione.
- Addebito diretto in fase di acquisto: alcune piattaforme potrebbero integrare automaticamente il contributo nel prezzo finale.
Il contributo non sostituisce l’IVA all’importazione, ma si aggiunge ad essa.
- Decorrenza e possibili provvedimenti attuativi
La misura è efficace dal 1° gennaio 2026. Sono attesi provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane per definire:
- modalità tecniche di riscossione;
- obblighi dichiarativi per i corrieri;
- adeguamenti dei sistemi informatici;
- procedure di controllo.
È possibile che nei primi mesi si verifichino rallentamenti nelle operazioni di sdoganamento.
- Interazione con l’IVA all’importazione
Dal 1° luglio 2021 non esiste più l’esenzione IVA per le piccole spedizioni: tutti i beni importati sono soggetti a IVA, anche sotto i 22 euro.
Il regime IOSS consente ai venditori extra‑UE di assolvere l’IVA al momento della vendita per beni fino a 150 euro.
Esempio di acquisto extra‑UE da 100 euro a partire dal 1 gennaio 2026:
| Voce | Importo |
| Prezzo prodotto | € 100 |
| IVA 22% | € 22 |
| Contributo doganale | € 2 |
| Totale | € 124 |
| + eventuali spese corriere | € 5–15 |
- Esclusioni
Restano esclusi dalla franchigia (e quindi soggetti a dazi ordinari):
- alcolici
- profumi
- tabacchi
(art. 24 Reg. CE n. 1186/2009)
- Il contesto europeo
L’Italia anticipa una riforma doganale europea già approvata dal Consiglio UE il 13 novembre 2025.
Dal 1° luglio 2026:
- entrerà in vigore un prelievo europeo di 3 euro per spedizioni extra‑UE sotto 150 euro;
- la misura è transitoria, in attesa dell’EU Customs Data Hub previsto per il 2028.
Anche Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo introdurranno misure analoghe dal 1° gennaio 2026.

