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CONTRIBUTO DA 2 EURO SUI PACCHI EXTRA UE SOTTO 150 EURO DAL 2026

CONTRIBUTO DA 2 EURO SUI PACCHI EXTRA UE SOTTO 150 EURO DAL 2026

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore un nuovo contributo fisso di 2 euro per ogni spedizione di beni provenienti da Paesi extra‑UE di valore non superiore a 150 euro. La misura mira a coprire i costi amministrativi legati agli adempimenti doganali e interesserà circa 327 milioni di spedizioni annue.

Si tratta di un intervento che avrà un impatto diretto sugli acquisti online da marketplace extraeuropei come Shein, Temu, AliExpress, Amazon US e siti britannici.

  1. Ambito di applicazione

Il contributo si applica solo se sono presenti entrambi i requisiti:

  • Provenienza extra‑UE della spedizione.
  • Valore dichiarato ≤ 150 euro per singola spedizione.

La base giuridica è l’art. 52 del Regolamento UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), che consente agli Stati membri di imporre oneri per servizi doganali specifici.

L’importo è fisso: 2 euro per spedizione, indipendentemente dal valore del bene.

  1. Chi paga il contributo e come avviene la riscossione

Il soggetto obbligato è il destinatario della spedizione, cioè il consumatore finale.

Modalità operative:

  • Riscossione in dogana: il contributo viene applicato al momento dello sdoganamento, insieme all’IVA.
  • Anticipo da parte del corriere: DHL, FedEx, UPS, Poste Italiane e altri operatori anticipano l’importo e lo addebitano al destinatario con le spese di gestione.
  • Addebito diretto in fase di acquisto: alcune piattaforme potrebbero integrare automaticamente il contributo nel prezzo finale.

Il contributo non sostituisce l’IVA all’importazione, ma si aggiunge ad essa.

  1. Decorrenza e possibili provvedimenti attuativi

La misura è efficace dal 1° gennaio 2026. Sono attesi provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane per definire:

  • modalità tecniche di riscossione;
  • obblighi dichiarativi per i corrieri;
  • adeguamenti dei sistemi informatici;
  • procedure di controllo.

È possibile che nei primi mesi si verifichino rallentamenti nelle operazioni di sdoganamento.

  1. Interazione con l’IVA all’importazione

Dal 1° luglio 2021 non esiste più l’esenzione IVA per le piccole spedizioni: tutti i beni importati sono soggetti a IVA, anche sotto i 22 euro.

Il regime IOSS consente ai venditori extra‑UE di assolvere l’IVA al momento della vendita per beni fino a 150 euro.

Esempio di acquisto extra‑UE da 100 euro a partire dal 1 gennaio 2026:

Voce Importo
Prezzo prodotto € 100
IVA 22% € 22
Contributo doganale € 2
Totale € 124
+ eventuali spese corriere € 5–15
  1. Esclusioni

Restano esclusi dalla franchigia (e quindi soggetti a dazi ordinari):

  • alcolici
  • profumi
  • tabacchi

(art. 24 Reg. CE n. 1186/2009)

  1. Il contesto europeo

L’Italia anticipa una riforma doganale europea già approvata dal Consiglio UE il 13 novembre 2025.

Dal 1° luglio 2026:

  • entrerà in vigore un prelievo europeo di 3 euro per spedizioni extra‑UE sotto 150 euro;
  • la misura è transitoria, in attesa dell’EU Customs Data Hub previsto per il 2028.

Anche Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo introdurranno misure analoghe dal 1° gennaio 2026.

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