ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2026 PER IL SETTORE AGRICOLO: LE INDICAZIONI DELLA NUOVA CIRCOLARE INPS
L’INPS ha diffuso la circolare n. 43 del 7 aprile 2026, che aggiorna il quadro delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro agricoli per l’anno in corso. Il documento definisce gli obblighi contributivi per operai agricoli a tempo determinato, indeterminato e per i prestatori occasionali agricoli, oltre a confermare alcune misure già in vigore.
Aliquote FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per il 2026 l’aliquota complessiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è pari al 30,50%, con una quota dell’8,84% a carico del lavoratore. L’incremento annuale previsto dalla normativa rimane in vigore, ma per l’anno corrente non determina variazioni rispetto al valore già applicato.
Aziende agricole con processi produttivi industriali
Per le imprese che trasformano o manipolano prodotti agricoli con processi di tipo industriale, l’aliquota contributiva resta fissata al 32,30%. Anche in questo caso la quota a carico del lavoratore rimane all’8,84%.
Cooperative agricole e contribuzione NASpI
Viene confermato l’obbligo, introdotto nel 2022, di versare la contribuzione NASpI per operai agricoli a tempo indeterminato, apprendisti e soci lavoratori dipendenti delle cooperative che trasformano o commercializzano prodotti agricoli. Contestualmente, non è più dovuto il contributo del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Minimali contributivi per il part-time
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il minimale orario ai fini contributivi per il 2026 è pari a 8,94 euro. Il valore deriva dall’applicazione dei criteri previsti dalla normativa sul minimale contributivo.
Contributi INAIL: nuova aliquota dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota INAIL per gli operai agricoli dipendenti è ridotta all’8,50%, in seguito alla revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e autorizzata dal decreto-legge 159/2025. La modifica sostituisce le precedenti aliquote e comporta la cessazione delle riduzioni contributive previste dalla legge 147/2013.
Riduzioni per zone tariffarie
Restano invariate le riduzioni contributive applicate in base alla classificazione territoriale:
- 75% per territori particolarmente svantaggiati (ex montani)
- 68% per territori svantaggiati
- nessuna riduzione per territori non svantaggiati
Le misure sono applicate a regime e non subiscono modifiche per il 2026.
Lavoro occasionale agricolo (LOAgri)
Dal 2026 il lavoro occasionale agricolo diventa strutturale. I contributi per gli operai occasionali a tempo determinato vengono calcolati applicando le aliquote previste per gli operai agricoli a tempo determinato, con l’aggiunta delle riduzioni previste per i territori svantaggiati.
Considerazioni finali e impatti operativi per le aziende agricole
La circolare INPS n. 43/2026 conferma un quadro contributivo sostanzialmente stabile, con due elementi di rilievo: la riduzione dell’aliquota INAIL e la stabilizzazione del lavoro occasionale agricolo. Per i datori di lavoro agricoli è essenziale aggiornare i propri sistemi e verificare l’applicazione corretta delle aliquote in base alla tipologia di rapporto e alla zona tariffaria.

