E-COMMERCE: NUOVE SPESE DOGANALI UE PER GLI ACQUISTI ONLINE
Cambiano le regole per chi acquista prodotti online da Paesi extra Ue. La Commissione europea ha aggiornato la guida operativa che spiega il funzionamento delle nuove somme dovute in dogana per le merci vendute a distanza.
Le novità riguardano il dazio temporaneo di 3 euro e la nuova tassa di gestione europea da 2 euro, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sulle importazioni e migliorare la tracciabilità dei prodotti che entrano nel mercato europeo.
Dazio temporaneo da 3 euro: a chi si applica
Dal 1° luglio 2026 è entrato in vigore il nuovo dazio doganale temporaneo di 3 euro per articolo, che ha sostituito la precedente esenzione doganale prevista per le spedizioni con valore fino a 150 euro. La misura interessa tutte le merci acquistate tramite vendite a distanza e importate nell’Unione europea con un valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Il regime resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, salvo eventuali proroghe legate all’entrata in funzione del futuro sistema europeo Customs Data Hub.
Arriva la nuova tassa di gestione da 2 euro
Dal 1° novembre 2026 entrerà invece in vigore la Union Handling Fee, una nuova tassa di gestione pari a 2 euro per articolo. A differenza del dazio temporaneo, questa misura non ha una scadenza e si applicherà a tutte le merci vendute a distanza, indipendentemente dal loro valore.
Ciò significa che il contributo sarà richiesto sia per i prodotti fino a 150 euro sia per quelli di importo superiore, aumentando i costi legati alle importazioni effettuate tramite e-commerce.
Più controlli e nuove regole per la tracciabilità
Le novità non riguardano soltanto i costi. Dal 1° novembre 2026 diventeranno obbligatori i Product Identifier (Pid) per le vendite a distanza di merci fino a 150 euro. Questi identificativi consentiranno alle autorità doganali di seguire con maggiore precisione il percorso dei prodotti e di individuare più rapidamente eventuali articoli non conformi agli standard europei di sicurezza.
Sul fronte fiscale, resta invariato il funzionamento dei regimi Iva esistenti, mentre la nuova tassa di gestione sarà considerata una spesa accessoria e confluirà nella base imponibile Iva, con conseguente applicazione dell’imposta anche su questo importo.

