RIMBORSI SPESE MEDICHE DAGLI ENTI BILATERALI: QUANDO NON VA FATTA LA COMUNICAZIONE AL FISCO
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti bilaterali non sono sempre obbligati a trasmettere i dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie erogati ai propri iscritti.
L’obbligo di comunicazione scatta solo in determinate situazioni, mentre può essere escluso quando i contributi che finanziano tali rimborsi non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale per il lavoratore.
Conta il beneficio fiscale ricevuto dal lavoratore
La regola generale nasce dalla necessità di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi ed evitare che vengano portate in detrazione spese sanitarie che, in realtà, non sono rimaste a carico del contribuente. Per questo motivo alcuni soggetti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei rimborsi sanitari erogati.
Tuttavia, l’obbligo riguarda solo i casi in cui i contributi o i premi versati abbiano generato un beneficio fiscale, come una deduzione, una detrazione o l’esclusione dal reddito imponibile.
Nessun obbligo se i contributi sono tassati
Nel caso analizzato dall’Agenzia, l’ente bilaterale è finanziato tramite contributi versati sia dal datore di lavoro sia dai lavoratori. La particolarità è che la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, mentre quella pagata dal lavoratore non è fiscalmente deducibile ai fini Irpef. Di conseguenza, tali contributi non producono alcun vantaggio fiscale e le somme rimborsate per le spese mediche vengono considerate come spese che restano effettivamente a carico del contribuente.
Le spese rimborsate restano detraibili
Proprio perché i contributi non beneficiano di alcuna agevolazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale devono essere considerate “rimaste a carico” del lavoratore. Per questo motivo l’ente non è tenuto a comunicare tali rimborsi all’Amministrazione finanziaria.
Il chiarimento rappresenta un punto importante per gli enti bilaterali e per i lavoratori iscritti, poiché conferma che l’assenza di benefici fiscali sui contributi esclude l’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai rimborsi sanitari.

