LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E CPB: IL CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La gestione del concordato preventivo biennale in caso di liquidazione volontaria della società è un tema che genera spesso dubbi operativi. La recente risposta n. 138/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo definitivo quando il Cpb si interrompe, come vanno trattate le somme ai soci receduti e come si imputano i redditi nei periodi che precedono e seguono l’apertura della liquidazione.
La liquidazione non spegne automaticamente il Cpb
Secondo l’Agenzia, la semplice decisione di avviare la liquidazione volontaria non comporta la cessazione del Cpb. Il concordato continua a produrre effetti finché non si verifica una condizione precisa: il reddito effettivo della società deve risultare inferiore di oltre il 30% rispetto a quello concordato.
Solo in presenza di questo scostamento il Cpb perde efficacia dal periodo d’imposta in cui si manifesta la riduzione, come previsto dall’articolo 19 del Dlgs 13/2024 e dal decreto ministeriale del 14 giugno 2024.
Il recesso dei soci e la disciplina fiscale applicabile
Nel caso analizzato, i due soci accomandanti avevano esercitato il recesso prima dell’apertura della liquidazione, lasciando come unica socia la accomandataria d’opera, poi nominata liquidatrice.
La società riteneva che le somme spettanti ai soci usciti dovessero essere trattate come riparti di liquidazione, ma l’Agenzia corregge questa interpretazione: poiché il recesso era già perfezionato, si applica la disciplina dell’articolo 20-bis del Tuir, che regola le somme percepite a seguito di recesso.
Trova applicazione anche l’articolo 47, comma 7, Tuir, secondo cui la parte delle somme ricevute che eccede il costo fiscale della partecipazione costituisce utile tassabile.
Un periodo d’imposta autonomo prima della liquidazione
La risposta chiarisce che il periodo compreso tra 1° gennaio 2025 e 26 giugno 2025, data di apertura della liquidazione, rappresenta un autonomo periodo d’imposta.
Il reddito prodotto in questa fase deve essere imputato ai soci esistenti alla data di chiusura del periodo. Poiché i soci accomandanti erano già usciti, l’intero reddito va attribuito alla socia accomandataria d’opera.
Imputazione del reddito durante la liquidazione
Anche il reddito generato durante la liquidazione segue le regole della trasparenza fiscale previste dall’articolo 5 del Tuir.
Di conseguenza, tutto il reddito maturato nella fase liquidatoria deve essere imputato all’unica socia rimasta, indipendentemente dal fatto che sia una socia d’opera e non una socia di capitale. La natura della partecipazione non incide sulla ripartizione del reddito.
Conclusioni operative
La risposta dell’Agenzia offre un quadro chiaro e utile per la gestione fiscale delle società in liquidazione che hanno aderito al Cpb:
- la liquidazione non interrompe automaticamente il concordato;
- il Cpb cessa solo se il reddito effettivo si riduce oltre il 30% rispetto a quello concordato;
- le somme ai soci receduti seguono la disciplina del recesso, non quella del riparto di liquidazione;
- tutto il reddito, sia prima sia durante la liquidazione, va imputato all’unica socia rimasta, anche se è una socia d’opera.

