NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO: CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE
Con l’Ordinanza n. 18274/2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha riaffermato alcuni principi fondamentali in materia di notifica delle cartelle di pagamento, chiarendo che l’erronea indicazione del numero civico non comporta, di per sé, l’invalidità della notifica, a condizione che l’atto sia comunque ricevuto presso la sede legale e da persona idonea a riceverlo.
Il Caso
Una società a responsabilità limitata (S.r.l.) aveva ricevuto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia Sud S.p.A. (oggi confluita nell’Agenzia delle Entrate – Riscossione), emessa a seguito di alcune cartelle di pagamento per tributi locali non versati.
La società proponeva ricorso, contestando, tra le varie eccezioni, l’irregolarità della notifica delle cartelle. In particolare, veniva lamentato che:
- le cartelle risultavano notificate a un numero civico errato (n. 48 invece di n. 78);
- gli atti erano stati ricevuti da un soggetto non identificato chiaramente come incaricato della ricezione per conto della società.
Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari respingevano il ricorso, ritenendo la notifica regolarmente eseguita, in quanto:
- l’atto era stato consegnato presso l’indirizzo ufficiale risultante dagli archivi;
- la persona che aveva ricevuto l’atto risultava “incaricata dalla società”;
- l’avviso di ricevimento era stato debitamente compilato.
La società impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che:
- la notifica era viziata per violazione degli artt. 145 c.p.c. e 26 del D.P.R. n. 602/1973;
- vi era un difetto di motivazione da parte dei giudici di merito circa l’effettiva ricezione da parte di un soggetto legittimato.
La Pronuncia
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in tema di notificazioni esattoriali.
Il principio affermato è il seguente:
“In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento.”
Orbene, gli ermellini con la suindicata decisione hanno sottolineato la prevalenza del principio di conoscenza legale ex art. 1335 c.c. , salvo querela di falso. In particolare, la notifica può considerarsi valida anche se effettuata a un numero civico sbagliato, purché l’atto sia stato effettivamente ricevuto presso la sede legale della società e la consegna sia avvenuta a persona legittimata o incaricata a ricevere gli atti. In assenza di querela di falso, il contenuto dell’avviso di ricevimento ha efficacia probatoria piena ex art. 2700 c.c., e non può essere semplicemente disconosciuto con contestazioni generiche.
Inoltre, la Corte ha ribadito che l’agente della riscossione non è tenuto a depositare la copia integrale della cartella di pagamento, a meno che il contribuente non ne disconosca specificamente la conformità, ai sensi dell’art. 2719 c.c.. Infine, la notifica si presume conosciuta al momento della ricezione dell’atto, salvo prova contraria che deve essere specifica e documentata.
La decisione della Corte di Cassazione rappresenta un’ulteriore conferma della tutela dell’effettività della notifica rispetto a mere irregolarità formali, in linea con l’obiettivo di garantire la funzionalità del sistema di riscossione.
Pertanto, una cartella notificata a un indirizzo formalmente errato (ad es. numero civico inesatto), ma comunque ricevuta presso la sede legale e da un soggetto riconducibile alla società, non è nulla. Il contribuente, per contestare validamente la notifica, deve dimostrare in modo preciso che la persona che ha ricevuto l’atto non era legittimata e soprattutto che, l’atto non è mai giunto a conoscenza della società. In mancanza di tali prove, la notifica è valida a tutti gli effetti di legge.

