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CAMPI FLEGREI: SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA INPS

CAMPI FLEGREI: SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA INPS

Con la Circolare n. 138 del 20 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni attuative per la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025. La misura, introdotta dall’articolo 11 del Decreto Legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, prevede la sospensione temporanea degli obblighi contributivi per una platea definita di soggetti e attività economiche situati nelle zone interessate.

Chi ha diritto alla sospensione

Il provvedimento interessa:

  • Datori di lavoro privati, compresi i datori domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, agricoli;
  • Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.

La sospensione si applica esclusivamente a coloro che hanno residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei seguenti Comuni:

  • Pozzuoli
  • Bacoli
  • Bagnoli
  • Zone limitrofe della Città metropolitana di Napoli, come individuate dal decreto del Ministro per la Protezione Civile, su proposta della Regione Campania.

Il beneficio non comporta rimborsi per i contributi già versati.

Periodo di sospensione e scadenza dei versamenti

La sospensione ha coperto il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, riguardando:

  • Contributi ordinari;
  • Quote a carico dei lavoratori;
  • Contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione, atti di accertamento già emessi;
  • TFR dovuto al Fondo Tesoreria, in quanto contributo assimilato alla previdenza obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza sanzioni né interessi.

Le istruzioni operative INPS per ciascuna categoria

Artigiani e Commercianti

  • Sospesi i contributi minimali del primo e secondo trimestre 2025;
  • Inclusi eventuali acconti e saldi per il reddito eccedente 2024-2025.
  • La richiesta va inoltrata tramite il Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, selezionando la causale “Sospensione Campi Flegrei 2025”.

Liberi professionisti e committenti (Gestione Separata)

  • I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”);
  • Eventuali omissioni nei flussi vanno corrette entro il 30 novembre 2025;
  • I professionisti autonomi sospendono i versamenti in scadenza tra 13 marzo e 31 agosto 2025, da versare entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24 con causale “PXX/P10”.

Datori di lavoro con dipendenti

  • Richiesta del codice di autorizzazione “1U” tramite comunicazione telematica, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei”;
  • Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi;
  • In caso di aziende con più sedi, la sospensione si applica solo alle unità produttive ubicate nelle aree colpite;
  • La denuncia mensile va comunque inviata regolarmente.

Settore agricolo

  • Datori agricoli: sospesi i versamenti relativi al e trimestre 2024;
  • Lavoratori agricoli autonomi: sospesa la prima rata 2025, da versare entro il 10 dicembre.

Datori di lavoro domestico

  • Esentati dai versamenti del e trimestre 2025;
  • Scadenza unica anche in questo caso fissata al 10 dicembre 2025.

L’INPS sottolinea che la sospensione non è automatica, ma richiede l’invio delle specifiche comunicazioni nei tempi e nei modi previsti. Inoltre, non è previsto alcun rimborso per le somme già eventualmente versate nel periodo coperto dalla misura, anche se riferibili a contributi sospendibili.

Codici da utilizzare

  • Uniemens Committenti: codice calamità “41”;
  • Uniemens Datori con dipendenti: codice causale “N982”;
  • Modello F24 (autonomi): causale “PXX/P10”;
  • Autorizzazione INPS: codice “1U”.
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