CAMPI FLEGREI: SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA INPS
Con la Circolare n. 138 del 20 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni attuative per la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025. La misura, introdotta dall’articolo 11 del Decreto Legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, prevede la sospensione temporanea degli obblighi contributivi per una platea definita di soggetti e attività economiche situati nelle zone interessate.
Chi ha diritto alla sospensione
Il provvedimento interessa:
- Datori di lavoro privati, compresi i datori domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
- Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, agricoli;
- Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.
La sospensione si applica esclusivamente a coloro che hanno residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei seguenti Comuni:
- Pozzuoli
- Bacoli
- Bagnoli
- Zone limitrofe della Città metropolitana di Napoli, come individuate dal decreto del Ministro per la Protezione Civile, su proposta della Regione Campania.
Il beneficio non comporta rimborsi per i contributi già versati.
Periodo di sospensione e scadenza dei versamenti
La sospensione ha coperto il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, riguardando:
- Contributi ordinari;
- Quote a carico dei lavoratori;
- Contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione, atti di accertamento già emessi;
- TFR dovuto al Fondo Tesoreria, in quanto contributo assimilato alla previdenza obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza sanzioni né interessi.
Le istruzioni operative INPS per ciascuna categoria
Artigiani e Commercianti
- Sospesi i contributi minimali del primo e secondo trimestre 2025;
- Inclusi eventuali acconti e saldi per il reddito eccedente 2024-2025.
- La richiesta va inoltrata tramite il Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, selezionando la causale “Sospensione Campi Flegrei 2025”.
Liberi professionisti e committenti (Gestione Separata)
- I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”);
- Eventuali omissioni nei flussi vanno corrette entro il 30 novembre 2025;
- I professionisti autonomi sospendono i versamenti in scadenza tra 13 marzo e 31 agosto 2025, da versare entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24 con causale “PXX/P10”.
Datori di lavoro con dipendenti
- Richiesta del codice di autorizzazione “1U” tramite comunicazione telematica, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei”;
- Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi;
- In caso di aziende con più sedi, la sospensione si applica solo alle unità produttive ubicate nelle aree colpite;
- La denuncia mensile va comunque inviata regolarmente.
Settore agricolo
- Datori agricoli: sospesi i versamenti relativi al 3° e 4° trimestre 2024;
- Lavoratori agricoli autonomi: sospesa la prima rata 2025, da versare entro il 10 dicembre.
Datori di lavoro domestico
- Esentati dai versamenti del 1° e 2° trimestre 2025;
- Scadenza unica anche in questo caso fissata al 10 dicembre 2025.
L’INPS sottolinea che la sospensione non è automatica, ma richiede l’invio delle specifiche comunicazioni nei tempi e nei modi previsti. Inoltre, non è previsto alcun rimborso per le somme già eventualmente versate nel periodo coperto dalla misura, anche se riferibili a contributi sospendibili.
Codici da utilizzare
- Uniemens Committenti: codice calamità “41”;
- Uniemens Datori con dipendenti: codice causale “N982”;
- Modello F24 (autonomi): causale “PXX/P10”;
- Autorizzazione INPS: codice “1U”.

