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RITENUTE SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO: SLITTA L’OBBLIGO AL 1° MAGGIO 2026

RITENUTE SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO: SLITTA L’OBBLIGO AL 1° MAGGIO 2026

L’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio cambia ancora una volta data. Con il Comunicato Stampa n. 25 del 27 febbraio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che l’entrata in vigore sarà posticipata al 1° maggio 2026, mantenendo l’esonero fino al 30 aprile 2026.

Questa decisione arriva dopo settimane di attesa e nasce dall’esigenza di dare più tempo agli operatori per adeguare i propri sistemi informatici.

Un quadro normativo in evoluzione

Per comprendere il cambiamento, è utile ricordare che la disciplina fa riferimento all’Art. 25-bis del DPR 600/1973, che regola le ritenute sulle provvigioni. Per molti anni, il comma 5 ha previsto ampie esclusioni, tra cui quelle per il settore turistico. Tuttavia, la recente tendenza legislativa, già evidente con la Legge di Bilancio 2024 per il settore assicurativo, va nella direzione opposta, riducendo progressivamente le esenzioni per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.

La Legge di Bilancio 2026 ha quindi eliminato l’esonero per agenzie di viaggio, agenti, mediatori marittimi e aerei, raccomandatari e agenti di imprese petrolifere, fissando inizialmente la decorrenza al 1° marzo 2026.

Il MEF è poi intervenuto per spostare la data al 1° maggio 2026.

Chi sarà coinvolto

L’obbligo riguarda diversi soggetti che operano tramite provvigioni, tra cui:

  • agenzie di viaggio e turismo
  • agenti e commissionari
  • raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere

Si tratta quindi di un intervento che tocca più comparti, non solo quello turistico.

Su quali provvigioni si applicherà la ritenuta

La ritenuta scatterà sulle provvigioni percepite per prestazioni rese direttamente ai committenti, come:

  • tour operator
  • catene alberghiere
  • compagnie aeree

L’obbligo riguarda le fatture emesse a titolo di provvigione verso committenti che agiscono come sostituti d’imposta.

Come funzionerà il calcolo della ritenuta

Anche se la ritenuta sarà del 23%, non verrà applicata sull’intera provvigione. L’Art. 25-bis prevede infatti una base imponibile ridotta, che varia in base alla struttura dell’intermediario.

  • Per chi opera senza dipendenti o collaboratori continuativi, la ritenuta si calcola sul 50% della provvigione, con un impatto effettivo dell’11,50%.
  • Per chi dispone di un’organizzazione stabile (dipendenti o terzi continuativi), la base imponibile scende al 20%, con un impatto del 4,60%.

Per ottenere l’aliquota ridotta, l’intermediario deve inviare tramite PEC una dichiarazione al committente entro il 31 dicembre dell’anno precedente o all’avvio del rapporto.

Cosa cambia dal 1° maggio 2026

A partire da questa data:

  • le agenzie di viaggio dovranno subire la ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dai committenti-sostituti d’imposta
  • i committenti dovranno operare e versare la ritenuta
  • sarà necessario aggiornare i software gestionali per gestire correttamente le nuove regole
  • le agenzie dovranno coordinarsi con i committenti per la certificazione delle ritenute

La proroga offre quindi un margine di tempo utile, ma non modifica la direzione della normativa.

Uno sguardo pratico

Il settore turistico, storicamente escluso da questo meccanismo, entra ora stabilmente nel perimetro delle ritenute sulle provvigioni. Per questo motivo, diventa fondamentale che le agenzie si preparino per tempo, aggiornando procedure interne, comunicazioni e strumenti informatici.

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