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LA CASSAZIONE CHIARISCE: IN LIQUIDAZIONE NIENTE “ANNO ZERO” PER LA DETRAZIONE IVA

LA CASSAZIONE CHIARISCE: IN LIQUIDAZIONE NIENTE “ANNO ZERO” PER LA DETRAZIONE IVA

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 171 del 3 gennaio 2026, interviene nuovamente sul rapporto tra fase liquidatoria e diritto alla detrazione Iva, chiarendo un punto cruciale: la liquidazione non rappresenta un nuovo inizio fiscale.

I costi che traggono origine da un’attività esente restano indetraibili, anche se sostenuti quando la società è già in liquidazione.

Una pronuncia che consolida un orientamento rigoroso, volto a preservare la coerenza del sistema Iva e a impedire che la fase liquidatoria diventi un varco per ottenere detrazioni altrimenti precluse.

La vicenda: il diniego di rimborso e il nodo dell’inerenza

La controversia nasce dal ricorso di una Srl contro i dinieghi di rimborso Iva relativi agli anni 2015 e 2016. La società riteneva detraibile l’imposta assolta sulle parcelle dei professionisti incaricati della gestione della liquidazione, sostenendo che:

  • l’attività liquidatoria non rientra tra le esenzioni dell’articolo 10 del Dpr 633/1972;
  • la liquidazione costituirebbe una fase autonoma e distinta rispetto all’attività precedente.

La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto questa impostazione, riconoscendo una sorta di “cesura” tra attività operativa ed attività liquidatoria.

Il ribaltamento in appello: la liquidazione non spezza la continuità Iva

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha però riformato integralmente la decisione, richiamando:

  • l’articolo 2487 del codice civile;
  • la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue sulla continuità soggettiva ai fini Iva.

Secondo i giudici, la messa in liquidazione non estingue la soggettività passiva Iva, né altera la natura dell’attività economica svolta. La fase liquidatoria non può essere isolata dal contesto economico-giuridico che l’ha generata.

È stato quindi riconosciuto un nesso diretto tra le prestazioni professionali “a monte” e i fatti sorti durante l’attività esente “a valle”.

Da ciò la conclusione: l’Iva resta indetraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Dpr 633/1972.

La Cassazione: tre principi chiave

La Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado, fissando tre principi di diritto di particolare rilievo.

  1. La fase societaria è irrilevante ai fini Iva

La liquidazione non modifica il presupposto oggettivo dell’imposta. Ciò che conta è la natura dell’operazione e il suo collegamento con l’attività economica svolta, non lo stato della società.

  1. Il costo conserva la sua natura

Le spese legali sostenute in liquidazione derivavano da fatti sorti nell’ambito dell’attività esente. Il momento in cui il costo viene sostenuto non incide sull’inerenza: se nasce da attività esente, resta indetraibile.

  1. Neutralità Iva e coerenza del sistema

Una società che non ha addebitato Iva ai propri utenti non può detrarre l’imposta pagata ai fornitori. La neutralità opera solo quando l’imposta è parte del ciclo economico. La valutazione dell’afferenza, inoltre, è un accertamento di fatto, non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

Conclusioni: nessun “reset” fiscale in liquidazione

L’ordinanza n. 171/2026 ribadisce un principio di continuità fondamentale: la liquidazione non interrompe il nesso di inerenza e non consente di riqualificare costi legati ad attività esenti.

La Cassazione tutela così la neutralità dell’Iva e impedisce che la fase liquidatoria diventi uno strumento per ottenere detrazioni non spettanti. Un chiarimento che rafforza la certezza interpretativa e si inserisce perfettamente nel solco della giurisprudenza nazionale ed europea, confermando la corretta applicazione dell’articolo 19, comma 2, del Dpr 633/1972.

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