ACCUMULATORI E FOTOVOLTAICO: IVA AL 22% PER I SISTEMI DI ACCUMULO
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 181 del 15 ottobre 2026, ha chiarito che l’acquisto di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) destinato a essere integrato in un impianto fotovoltaico già esistente non può beneficiare dell’Iva agevolata al 10%.
In questi casi trova applicazione l’aliquota Iva ordinaria del 22%, poiché il sistema di accumulo non è considerato un componente necessario alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
L’agevolazione riguarda solo i componenti dell’impianto
La normativa prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e per i beni finiti utilizzati direttamente nella loro costruzione.
L’agevolazione, tuttavia, è limitata ai componenti che risultano indispensabili per la realizzazione dell’impianto e che concorrono direttamente alla sua funzione di produzione energetica.
Nessuna estensione alle opere di miglioramento
L’Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che le norme agevolative devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono essere estese a situazioni diverse da quelle espressamente previste.
Per questo motivo il beneficio fiscale non si applica agli interventi che rappresentano una semplice modifica, integrazione o miglioramento di un impianto già esistente e funzionante.
Il sistema di accumulo non produce energia
Nel caso esaminato, il Battery Energy Storage System (BESS) ha la sola funzione di immagazzinare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e di renderla disponibile in un momento successivo.
Poiché l’impianto è già in grado di produrre energia elettrica anche senza il sistema di accumulo, quest’ultimo non può essere considerato un elemento essenziale per la sua realizzazione. Di conseguenza, la cessione dell’accumulatore deve essere assoggettata all’Iva ordinaria del 22% e non all’aliquota agevolata del 10%.

